Rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti: alle Province sanzioni e proventi

Risposta interpello Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 marzo 2026, prot.69604

2 Aprile 2026
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Con la risposta a interpello del 30 marzo 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica interviene su un tema operativo rilevante per gli enti locali: la destinazione dei proventi delle sanzioni previste per l’abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori. Il chiarimento, richiesto dalla Città metropolitana di Bologna, si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 116/2025 e conferma l’impostazione generale del Codice dell’ambiente. La competenza resta in capo alle Province, sia per l’irrogazione delle sanzioni sia per la riscossione dei relativi importi, salvo specifiche deroghe espressamente previste dal legislatore.

Indice

Il quesito della Città metropolitana di Bologna


La risposta ministeriale trae origine da un’istanza di interpello presentata dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo n. 152/2006. Il quesito riguarda un profilo applicativo concreto: individuare l’ente legittimato a percepire i proventi delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 255, comma 1.2, del Codice dell’ambiente.

La questione non è meramente teorica, ma assume rilievo pratico nella gestione delle attività di controllo e nella destinazione delle risorse derivanti dalle violazioni in materia di rifiuti, in un contesto in cui gli enti locali sono chiamati a rafforzare le politiche di contrasto all’abbandono.

La nuova fattispecie sanzionatoria introdotta nel 2025


Il Ministero ricostruisce preliminarmente il quadro normativo aggiornato, richiamando le modifiche apportate dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito nella legge n. 147/2025.

In particolare, l’intervento normativo ha inciso sulla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, introducendo – tra le altre – una specifica fattispecie sanzionatoria con il nuovo comma 1.2 dell’articolo 255. Tale disposizione punisce chi abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori della raccolta, in violazione delle regole comunali sul corretto conferimento.

La sanzione prevista è di natura amministrativa pecuniaria, con importi compresi tra 1.000 e 3.000 euro. In caso di utilizzo di veicoli a motore, si aggiunge la sanzione accessoria del fermo del veicolo per un mese, ai sensi del Codice della strada.

Il Ministero evidenzia come si tratti di una fattispecie specifica, distinta dall’ipotesi generale di abbandono di rifiuti disciplinata dal comma 1 dello stesso articolo 255, e circoscritta alle violazioni delle modalità di conferimento stabilite a livello locale.

Il criterio generale: competenza alle Province


Il nodo interpretativo affrontato nell’interpello riguarda l’individuazione dell’autorità competente a irrogare la sanzione e, conseguentemente, a incassarne i proventi.

Sul punto, il Ministero richiama la disciplina generale contenuta nella Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, in particolare l’articolo 262, secondo cui l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alla Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.

La stessa disposizione stabilisce che i proventi delle sanzioni sono devoluti alle Province e destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

Secondo il Ministero, tale impostazione mantiene carattere generale e si applica anche alla nuova fattispecie introdotta dal comma 1.2 dell’articolo 255 Codice dell’ambiente, in assenza di una diversa previsione espressa.

Le eccezioni espresse e il caso dei Comuni


Un passaggio centrale della risposta ministeriale riguarda il confronto con le ipotesi in cui il legislatore ha previsto deroghe al criterio generale.

Il Ministero richiama, a titolo esemplificativo, il comma 1-ter dell’articolo 255 Codice dell’ambiente, che attribuisce al Sindaco la competenza per le sanzioni relative all’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e dei prodotti da fumo.
In tali casi, il legislatore ha previsto esplicitamente anche una diversa destinazione dei proventi, disciplinata dall’articolo 263, comma 2-bis, che assegna ai Comuni il 50% delle somme incassate.

Proprio la presenza di queste disposizioni specifiche rafforza, secondo il Ministero, l’interpretazione secondo cui, in assenza di analoghe deroghe, continua ad applicarsi la regola generale della competenza provinciale.

La conclusione del Ministero


Alla luce del quadro normativo ricostruito, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica giunge a una conclusione netta: la competenza per l’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 255, comma 1.2 Codice dell’ambiente, spetta alla Provincia, così come alla stessa sono destinati i relativi proventi.

Il Ministero dell’Ambiente conferma l’impostazione già illustrata da Giuseppe Carmagnini in un contributo pubblicato su questa rivista, in relazione al quesito concernente l’applicazione del Testo unico dell’ambiente e devoluzione dei proventi.

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