La decurtazione dei punti

Approfondimento di Giuseppe Carmagnini

Giuseppe Carmagnini 9 Gennaio 2026
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Il 30 giugno 2025 la disciplina della così detta patente a punti ha compiuto 22 anni di vita, durante i quali ha subito innumerevoli modifiche dirette e indirette, compresa una dichiarazione di incostituzionalità alla quale è seguita il necessario intervento legislativo che ha adeguato il comma 2 dell’articolo 126-bis. Affievolito nel tempo l’effetto deterrente di questa misura amministrativa di natura afflittiva, dal 14 dicembre 2024 ha trovato nuovo vigore con l’istituto della sospensione breve della patente1 che ha legato l’applicazione di questa sanzione accessoria alla conservazione di almeno 20 punti, solo per talune violazioni che, diversamente, non prevedono la sospensione della patente di guida alla prima violazione (con l’unica eccezione della violazione dell’articolo 173, comma 3-bis, per la quale la sospensione ordinaria è stata disposta anche alla prima violazione e si cumula, per chi ha meno di 20 punti, con quella breve).

Storicamente, la c.d. “patente a punti” ha rappresentato una svolta epocale per il nostro Paese, ma questo istituto fu adottato in America addirittura nel 1947, precisamente nello Stato del Connecticut. Successivamente fu estesa a ben 42 Stati della Confederazione, seppure con le prevedibili diversificazioni dovute all’autonomia di ogni singolo Stato confederato.

Nel 1962 fu la volta del Regno Unito, e nel 1967 fu estesa alla Nuova Zelanda e all’ Australia. Il Giappone decise di adottare il sistema di decurtazione dei punti nel 1969. La Germania adottò questo meccanismo di controllo della persistenza dei requisiti tecnici dei conducenti nel 1974. Nel 1989 anche la Francia si adeguò al sistema della patente a punti, prevedendo un patrimonio iniziale di 12 punti.

L’Europa, quindi, ha tardato non poco ad adottare questo sistema che, di norma, si basa sul sistema “a scalare” o “credit-based”, per cui, attribuito un punteggio di partenza, vengono decurtati i punti in base ad una tabella che associa a ogni singola violazione la misura da decurtare dai punti inizialmente attribuiti alla patente.

In Inghilterra, che come al solito mantiene una certa indipendenza rispetto alle regole della circolazione, è stato adottato il sistema dell’accumulo del punteggio (totting-up o penality-based), in Italia riservato alle sole patenti rilasciate all’estero. Raggiunto il limite fissato, scattano i provvedimenti conseguenti. Anche in Austria è stato adottato un sistema simile a quello inglese. Sistemi di accumulo sono previsti anche in Giappone e in Australia.
In Italia, la disciplina della patente a punti è stata prevista nel principio di delega qq) della legge n. 85/01, trasposto quasi integralmente nell’articolo 126-bis del codice della strada, come introdotto dall’articolo 7 del d.lgs. n. 9/02, ma poi pesantemente modificato dagli interventi legislativi dell’estate 2003 (decreto legge n. 151 e legge n. 214), oltre che dalle discutibili disposizioni ministeriali e, infine, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 27/05 che ha determinato il restyling del comma 2 per adeguarlo al correttivo del Giudice delle leggi.

Questo nuovo sistema è andato a sovrapporsi a quello già adottato nel codice della strada in ordine ai provvedimenti sanzionatori afferenti alla patente di guida, senza sostituirlo, ma integrandolo nel senso di una maggiore incisività delle sanzioni previste per le violazioni delle sole norme di comportamento contenute nel Titolo V del codice della strada, anche se non tutte.

In buona sostanza, si tratta di una misura tesa a verificare nel tempo, attraverso l’eventuale provvedimento finale della revisione della patente, la permanenza dei requisiti teorici e tecnici necessari al conseguimento e al mantenimento dell’abilitazione per la guida. Dopo una prima incertezza, la decurtazione dei punti è stata qualificata come sanzione amministrativa e, come tale, di competenza del giudice ordinario in caso di ricorso e non del giudice amministrativo e, di conseguenza, anche la revisione della patente conseguente alla perdita totale dei punti è considerata una sanzione amministrativa, diversamente dalla revisione della patente disciplinata dall’articolo 128 del codice della strada.

Come previsto dai primi periodi del criterio di delega, ripresi nel comma 1 dell’articolo 126-bis del d.lgs. n. 285/92 e nell’articolo 18, comma 4, del d.lgs. n. 9/02, a tutte le patenti rilasciate a partire dal 1° gennaio 2003 è stato attribuito un punteggio di 20 punti; analogo punteggio è stato attribuito alle patenti rilasciate prima del 1° gennaio 2003 (articolo 18, comma 4 del d.lgs. n. 9/02).

Per le patenti rilasciate in Italia (ovvero, fino a che è stato possibile il “riconoscimento”, anche per le patenti rilasciate nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo e fatte censire nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida da parte dei titolari che avevano acquisito la residenza in Italia) tale punteggio iniziale, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada presso la Direzione generale della Motorizzazione civile, viene decurtato il corrispondente numero di punti previsti nella tabella allegata all’articolo 126-bis.

Il fatto che il punteggio da detrarre debba essere necessariamente indicato nel verbale di contestazione e quindi, direttamente dall’agente che, accertata la violazione, redige il verbale stesso, comporta l’individuazione e, se necessario, il calcolo immediato dei punti da sottrarre, anche se questi non sono decurtati immediatamente, ma è necessario un percorso che vedremo in seguito e che si è rivelato complesso e problematico sotto il profilo della praticità e della funzionalità, nonché della effettività della misura. Che poi l’indicazione a verbale dei punti associati alla violazione accertata assuma un carattere essenziale ai fini della decurtazione del punteggio, lo ha affermato anche la Giustizia Amministrativa in più di una sentenza 2. Per questo è necessario conoscere le regole del raddoppio dei punti, del tetto dei 15 punti, come opera la decurtazione conseguente a illeciti penali, quando diventa effettiva con la definitività del verbale e le modalità di applicazione dell’istituto alle patenti estere.

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