La questione dell’impiego di dispositivi elettronici di ausilio agli agenti per l’accertamento delle violazioni amministrative continua a essere oggetto di un acceso dibattito interpretativo, con argomenti non sempre coerenti con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Dibattito che, tuttavia, può dirsi oggi significativamente ridimensionato alla luce della giurisprudenza di legittimità e della lettura coerente con le norme primarie e secondarie che regolamento la materia.
A varie riprese si è aperta una accesa discussione sul tema dell’approvazione, ovvero omologazione, ai sensi dell’articolo 192 del regolamento, di qualsiasi strumento che consenta o comunque agevoli l’accertamento delle violazioni del codice della strada, anche se gestito direttamente dagli agenti durante i servizi che prevedono la contestazione immediata delle violazioni accertate.
In passato la questione ha interessato alcune tipologie di strumenti utilizzati per accertare la presenza della copertura assicurativa o la regolarità della revisione, mentre oggi il tema si è spostato una nuova generazione di strumenti per l’accertamento dell’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza o dell’uso vietato di cellulari, Smartphone, o altri apparecchi tecnologici, ai sensi dell’articolo 173 del codice della strada.
Il punto di partenza è il medesimo e va ricercato nell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, nella parte in cui dispone che sia il regolamento a precisare i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione ed è lo stesso regolamento a indicare altresì le modalità di omologazione e di approvazione, fermo restando l’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica.
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Tutti gli apparecchi per l’accertamento delle violazioni stradali devono essere approvati od omologati?
Approfondimento di Giuseppe Carmagnini
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