Anche se la contabilità tenuta dallo spacciatore è grossolana, questa gli è costata una condanna per spaccio nell’ipotesi grave (art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990)

Approfondimento di Cino Augusto Cecchini

13 Aprile 2022
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La grossolana contabilità (l’annotazione dei clienti e degli importi) che uno spacciatore aveva organizzato è stata considerata, da sola, sufficiente affinché la condotta del soggetto potesse essere ritenuta grave. Tale conclusione alla quale era pervenuta prima la Corte d’Appello e, successivamente, la Corte di Cassazione, era giustificata proprio da quanto rinvenuto dalla polizia giudiziaria, grazie al quale è stata dimostrata la continuità dell’attività e la capacità di approfittare proficuamente del mercato degli stupefacenti. E’ stata, dunque, la particolare gravità dei mezzi utilizzati e delle modalità dell’azione, ad elidere, nel ragionamento del giudice di merito, la scarsa importanza del parametro quantitativo.

 

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