Per gli Stati non appartenenti all’Unione Europea occorre verificare: la possibilità della notifica diretta attraverso il servizio postale; la ratifica di accordi bilaterali e, fatte salve tali circostanze, in via residuale è possibile procedere alla notifica di atti amministrativi, tradotti nella lingua del paese ricevente, per via diplomatico-consolare attraverso il Ministero degli affari esteri.
Tuttavia, in molti casi, si è riscontrato che le rappresentanze diplomatico-consolari hanno restituito i plichi da notificare dichiarando, per ragioni diverse, la loro incompetenza o la loro impossibilità pratica a dare corso ai procedimenti richiesti.
Secondo le indicazioni fornite dal Ministero degli Affari Esteri con nota n. KE322/2003, le richieste di notifiche amministrative dirette a cittadini stranieri, riportanti l’indirizzo esatto del destinatario, tradotte nella lingua del Paese a cui sono destinate o nella lingua veicolare conosciuta e contenenti eventuali, adeguate istruzioni circa le modalità di pagamento per via internazionale, dovranno essere inviate: direttamente agli interessati tramite raccomandata R.R., con la distinta degli allegati, per quanto riguarda Gran Bretagna e Giappone, per il tramite del Ministero della Giustizia, come previsto dalla Convenzione Italo-Jugoslava del 3 dicembre 1960, se dirette agli Stati della ex Jugoslavia.
Ministero degli Affari Esteri nota prot n. KE322/2003
Roma, 18 settembre 2003
OGGETTO: Notifiche a cittadini stranieri di documenti in materia amministrativa formati nella Repubblica Italiana
Con riferimento al foglio succitato, si precisa che le richieste di notifiche amministrative dirette a cittadini stranieri, residenti in Stati che non hanno aderito alla Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, dovranno essere inviate direttamente alle Rappresentanze italiane Diplomatico-consolari.
A tal fine è stato predisposto il seguente sito internet contenente l’indirizzario completo delle predette Rappresentanze: http://www.esteri.it/lafarnesina/indirizzi/amb-cons.htm. Ove gli Uffici interessati avessero difficoltà ad inviare direttamente le richieste di notifiche, le predette potranno comunque essere inviate a questo Ministero – D.G.I.E.P.M. UFFICIO IV.
Per quanto riguarda invece GRAN BRETAGNA, UNGHERIA E GIAPPONE, gli atti dovranno essere inviati direttamente agli interessati tramite raccomandata R.R., con la distinta degli allegati.
Le notifiche dirette agli Stati della ex Jugoslavia devono essere inoltrate per il tramite del Ministero della Giustizia, come previsto dalla Convenzione Italo-Jugoslava del 3.12.1960. Si ricorda infine che gli atti dovranno riportare l’indirizzo esatto del destinatario ed essere tradotti nella lingua del Paese a cui sono destinati o nella lingua veicolare conosciuta.
La consuetudine internazionale prevede infatti che il Paese richiedente assuma l’onere della traduzione del documento.
Tale procedura tende ad evitare che il notificando straniero possa respingere l’atto adducendo la non comprensione della lingua italiana, vanificando in tal modo il lavoro svolto dall’Ufficio da cui la notifica promana.
Gli atti inoltre devono recare eventuali, adeguate istruzioni circa le modalità di pagamento per via internazionale.
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