Qualora il trasgressore non provveda a pagare in misura ridotta entro il 60° giorno una sanzione amministrativa pecuniaria comminatagli a seguito dell’accertamento di una violazione al codice della strada, il Comando, verificata l’inadempienza, al 61° giorno, di prassi, procede ad inviare in notifica il relativo verbale di accertamento all’obbligato in solido che ha, pertanto, nuovi termini per il pagamento in misura ridotta.
In questa evenienza, il programma informatico attualmente in uso presso il Comando attualizza in procedura l’importo da corrispondere come se i termini di pagamento da parte del trasgressore non fossero spirati. Conseguentemente, sino al 60° giorno dal perfezionamento della notifica all’obbligato in solido, prescindendo dalla persona (trasgressore o obbligato in solido) che effettua il pagamento, in concreto la cifra che può essere versata continua ad essere quella corrispondente al minimo edittale con la riduzione del 30%, quando ammessa, ovvero al minimo edittale, senza spese sino al 60 giorno dalla contestazione e con le spese successivamente. Ciò premesso, e considerando che la cifra che l’Amministrazione può esigere è unica e comunque la corresponsione della sanzione deriva da avviso di pagamento (PagoPA) legato alla targa del veicolo, si chiede se tale procedura sia corretta, ovvero se si debbano comunque prevedere, una volta spirato inutilmente il termine del 60° giorno dall’avvenuta contestazione al trasgressore, 2 importi diversi per trasgressore e obbligato in solido.
Il quesito affonda le radici in uno degli aspetti di maggiore equivocità del Titolo VI del codice della strada e si determina, allorché, a fronte di una violazione amministrativa, l’organo accertatore si ipotizza la presenza di più soggetti.
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