La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 213, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Forlì, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria automatica della revoca della patente di guida a carico di chi abbia la custodia di un veicolo messo in circolazione benché sottoposto a sequestro.
Circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro
La pronuncia della Corte Costituzionale
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