Violenza sulle donne: pubblicata la legge in Gazzetta Ufficiale

In vigore dal 9 dicembre la legge per il contrasto della violenza sulle donne

27 Novembre 2023
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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 168 del 24 novembre 2023 contenente le disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Il provvedimento entrerà in vigore il 9 dicembre 2023.

In sintesi le principali misure:

Articolo 1 amplia l’ambito di applicazione della disciplina, da un lato, dell’ammonimento del questore sia d’ufficio che su richiesta della persona offesa e, dall’altro degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell’ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

Articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), da un lato, estendendo l’applicabilità da parte della autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali – attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) – anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall’altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

Articolo 3 assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; di costrizione o induzione al matrimonio; di lesioni personali aggravate; di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; di interruzione di gravidanza non consensuale; di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

Articolo 4 prevede che, con riguardo ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

Articolo 5 reca misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.

Articolo 6 prevede iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

Articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo che il PM debba richiedere l’applicazione della misura entro trenta giorni dall’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell’istanza cautelare presso la cancelleria

Articolo 8 modifica l’articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale.

Articolo 9 innalza la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

Articolo 10 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo (art. 382-bis) al fine di consentire l’arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori

Articolo 11 interviene in materia di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Più nel dettaglio l’articolo aggiunge cinque ulteriori commi (dal comma 2-bis al comma 2-sexies) all’articolo 384-bis c.p.p., il quale disciplina la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

Articolo 12 interviene in materia di misure cautelari e, in particolare, di prescrizione del braccialetto elettronico, attraverso alcune modifiche al codice di procedura penale recate dalle lettere da a) a d) dell’unico comma di cui si compone.

Articolo 13 deroga alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché in tema di conversione dell’arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva.

Articolo 14 reca modifiche in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato.
In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sull’articolo 90-ter, comma 1, c.p.p. al fine di estendere l’obbligatorietà dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti de libertate inerenti l’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.

Articolo 15 reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena, prevista dal quinto comma dell’art. 165 c.p.

Articolo 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui all’articolo 13 della legge n. 122 del 2016.

Articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull’importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime, o agli aventi diritto, che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi. La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Articolo 18 dispone che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l’Autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l’accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica. Il Ministro della giustizia e l’Autorità politica delegata per le pari opportunità devono inoltre provvedere all’emanazione di Linee Guida per l’attività di tali enti ed associazioni.

Articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
>> Vedi il DOSSIER del Servizio Studi di Camera e Senato 20 novembre 2023, n. 123/2