Il D.M. 18 aprile 1977, tra altre prescrizioni di sicurezza, prevede che gli autobus, gli scuolabus e tutti gli altri complessi di autoveicoli per trasporto di persone in numero superiore a 9 oltre il conducente, durante la circolazione, debbano essere dotati di estintori portatili approvati e riconosciuti idonei all’impiego in locali chiusi dal Ministero dell’Interno.
La norma indica, in funzione dei posti disponibili, l’obbligo di dotare i veicoli suddetti di diverse tipologie di estintori:
- per gli autobus con meno di 30 posti, almeno un estintore a schiuma da 5 kg, oppure uno a neve carbonica da 2 kg;
- per gli autobus con più di 30 posti almeno un estintore a schiuma da 5 Kg oppure due a neve carbonica da 2 kg.
LEGGI LA CIRCOLARE
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento