Dopo i pareri positivi del Garante per la Privacy, della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato sullo schema di decreto per disciplinare le modalità di notificazione tramite una piattaforma unica delle pubbliche amministrazioni, è stato infine pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. per la trasformazione digitale 8 febbraio 2022, n. 58 (G.U. 6/6/2022 n. 130)
Il testo del DPCM dettaglia le modalità di funzionamento della piattaforma secondo le indicazioni contenute nell’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i..
Inoltre, è già stato firmato e bollinato il decreto che si occupa delle modalità di determinazione e anticipazione delle spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite la suddetta Piattaforma nonché i relativi criteri di riparto.
L’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e s.m.i., aveva previsto la realizzazione di questa piattaforma digitale per le notifiche, affidandone lo sviluppo alla società PagoPA SPA, la quale si può avvalere, in tutto o in parte, del fornitore del servizio universale postale. La finalità dichiarata è quella di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini; per quanto riguarda i costi delle notifiche occorre fare riferimento al decreto del Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, firmato dal Ministro il 25 aprile scorso.
L’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha individuato la disciplina generale per la Piattaforma destinata alla notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e le sue modalità di funzionamento; in particolare, il comma 15, ha previsto l’adozione di uno o più decreti contenenti la disciplina di dettaglio.
In particolare, per la notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni [1], in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge (CAD, Codice civile e legge 890/82, ovvero altre disposizioni sulla notificazione in ambito tributario), le amministrazioni [2] possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. Quindi, si rileva in prima battuta che si tratta di un ulteriore metodo di notificazione, non obbligatorio, ma alternativo agli altri e che non si tratta di notificare il documento, che rimarrà depositato sulla piattaforma, ma di notificare un vero e proprio avviso di deposito del documento. Quindi, il gestore della piattaforma, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall’amministrazione, invia al destinatario l’avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l’esistenza e l’identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione. Tale avviso di avvenuta ricezione dovrà essere inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, censito nelle consuete banche dati pubbliche come “domicilio digitale generale” (Artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del CAD), ovvero eletto come “domicilio digitale speciale” per quel determinato atto o comunicazione da notificare (art. 3-bis, c. 4-quinquies del CAD), oppure eletto come “domicilio digitale di piattaforma”, per la ricezione delle notificazione delle pubbliche amministrazioni. I destinatari anche più domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione ai vari mittenti. Al destinatario è consentito altresì di indicare un recapito digitale tra quelli supportati dalla piattaforma, dove ricevere gli avvisi di cortesia.
Ai destinatari che hanno comunicato un indirizzo email non certificata, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al paragrafo precedente, il gestore della piattaforma invia anche un “avviso di cortesia” in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione e lo rende disponibile altresì tramite l’APP IO.
Quanto alla formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma valgono, ovviamente, le disposizioni del CAD e quelle delle relative Linee guida, anche al fine di garantirne l’autenticità, l’integrità, la non modificabilità [3], la leggibilità e la reperibilità. Per quanto concerne l’attestazione di conformità, questa avverrà secondo il CAD e le relative linee guida, anche attraverso la certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
Ai destinatari sarà garantito l’accesso diretto o tramite loro delegati alla piattaforma, per il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione mediante deposito. La piattaforma potrà essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto l’obbligo di notificazione al destinatario, come, ad esempio, i c.d. avvisi bonari o solleciti di pagamento.
L’autenticazione per l’accesso alla piattaforma ai fini dell’accesso avviene tramite SPID o CIE [4]. L’accesso all’area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, è assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis del CAD, cioè attraverso l’interfaccia IO, l’APP resa disponibile dal 20 aprile 2020 e già attiva, ad esempio, per scaricare il Green Pass o per gestire il Cashback, il PagoPA e altre funzionalità che nel tempo saranno implementate. Il gestore del Punto di accesso telematico è sempre la società PagoPA S.p.A..
- Adesione alla piattaforma da parte dei mittenti
Il funzionario dell’amministrazione incaricato dovrà compilare il modulo di adesione, che comporta l’accettazione delle condizioni del servizio, accedendo tramite SPID di livello di sicurezza almeno significativo o CIE del funzionario incaricato di curare le attività istruttorie preliminari all’adesione. Il gestore della piattaforma invierà al domicilio digitale del mittente, risultante dall’indice IPA il modulo di adesione così compilato e il mittente dovrà restituirlo firmato digitalmente dirigente competente, sempre tramite la piattaforma.
Ogni successivo accesso avverrà tramite SPID di livello di sicurezza almeno significativo o CIE dei funzionari incaricati.
- Operazioni a carico del mittente
Il mittente deve caricare sulla piattaforma il documento da notificare, nel rispetto delle norme dettate dal CAD e dalle relative Linee Guida, secondo le istruzioni del manuale operativo, identificando il destinatario e indicandone il codice fiscale, il domicilio digitale speciale, ove eletto, e quello fisico; dovrà, inoltre, indicare se l’atto da notificare è relativo all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal destinatario. Se necessario, sarà il gestore della piattaforma a risalire direttamente al domicilio digitale generale. Se l’operazione di caricamento è andata a buon fine il sistema attribuisce ai documenti e agli eventuali allegati un codice identificativo univoco notifica (IUN), altrimenti i documenti sono eliminati automaticamente e al mittente verrà comunicata l’impossibilità di procedere alla notifica.
i mittenti sono titolari del trattamento dei dati utilizzati per l’invio al Gestore degli atti da notificare, nonché per la trasmissione e conservazione degli stessi.
- Operazioni di notifica del gestore della piattaforma
Una volta caricato il documento, il gestore procede alla la notificazione presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario, o se questo non è stato eletto, ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, tenta la notificazione al domicilio digitale speciale del destinatario e se neanche quest’ultimo risulta eletto ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, la notifica viene eseguita a presso il domicilio digitale generale del destinatario risultante dalle banche dati pubbliche.
- Cosa accade in caso di notifica elettronica non andata a buon fine
- Casella di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato saturi:
- Il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio. Se frattempo il domicilio digitale di piattaforma è stato modificato dal destinatario, il gestore esegue la notificazione anche presso quest’ultimo indirizzo.
- Se anche a seguito di tale secondo tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l’indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibili in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio.
- Il gestore inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
- In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l’avviso di cortesia, se il destinatario ha comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli ordinari e lo rende disponibile sull’APP IO.
Consultazione da parte dei destinatari
Al destinatario, o a un suo delegato [5], che accede alla piattaforma autenticandosi tramite SPID/CIE è possibile visualizzare il codice identificativo univoco della notifica (IUN), gli atti notificati, il mittente, data e ora di messa a disposizione dell’atto sulla piattaforma, lo storico del processo di notifica, gli atti opponibili a terzi, gli avvisi di mancato recapito e gli è consentito scaricare e inviare a terzi la copia dei documenti.
La data e l’ora di accesso al documento sono attestati dal gestore della piattaforma mediante un sistema di marcatura temporale opponibile a terzi.
Gli atti oggetto di notificazione restano disponibili sulla piattaforma per 120 giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario. Tale disponibilità è indicata nell’avviso di avvenuta ricezione. Il Gestore conserva i documenti oggetto delle attestazioni fino a dieci anni dalla data del perfezionamento della notifica per il destinatario, nel rispetto del CAD.
- Notifica analogica tramite la piattaforma
Ai destinatari che non hanno domicilio digitale generale, speciale o di piattaforma, l’avviso di avvenuta ricezione [6] è notificato senza ritardo con raccomandata atti giudiziari direttamente, in busta chiusa, dal gestore della piattaforma, con le modalità’ previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. Ove all’indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l’avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l’addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l’indirizzo dell’abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Se le ricerche anagrafiche o tramite il registro delle imprese forniscono un diverso indirizzo rispetto a quello dove è fallito il primo tentativo, il gestore invia una nuova raccomandata atti giudiziari, ovvero, in caso contrario, deposita l’avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario il quale potrà acquisirne copia tramite il fornitore del servizio universale.
La notifica dell’avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma.
Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini.
Il processo di notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione è documentato sulla piattaforma mediante l’invio da parte dell’addetto del ricapito postale delle copie digitali conformi agli originali analogici di tutti gli atti relativi alla notificazione; gli originali cartacei devono essere conservati dall’addetto del recapito postale.
- Attestazioni opponibili a terzi messe a disposizione alle amministrazioni e ai destinatari sulla piattaforma dal Gestore
Si tratta delle attestazioni che saranno contenute in un documento generato e marcato
temporalmente dal sistema e dotato delle tecnologie idonee a garantirne l’autenticità, l’integrità e l’immodificabilità. Le attestazioni saranno accessibili, attraverso la piattaforma, da parte dei mittenti, destinatari, e loro delegati e, per i soli mittenti, anche mediante interfacce di servizio informatiche relative e saranno relative:
a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;
b) all’indirizzo del destinatario risultante, alla data dell’invio dell’avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o eletto come domicilio digitale di piattaforma;
c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l’avviso di mancato recapito del messaggio;
e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma;
g) alla data di ripristino delle funzionalità della piattaforma
Il gestore della piattaforma rende altresì disponibile la copia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione analogica dei quali attesta la conformità agli originali.
E se la piattaforma non funziona?
Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore mediante segnalazione sul sito web della stessa piattaforma, nonché mediante comunicazione ai sistemi informatici dei mittenti, qualora renda impossibile l’inoltro telematico, da parte dell’amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell’amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;
b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell’amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.
Con le stesse modalità con le quali ha segnalato in malfunzionamento, il gestore della piattaforma comunica il ripristino della funzionalità della stessa.
Quando si perfeziona la notifica?
- Per l’amministrazione notificante la notifica si perfeziona nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma. La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell’amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’atto, provvedimento, avviso o comunicazione.
- Per il destinatario la notificazione si perfeziona:
1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito di cui al comma.
Se l’avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
E le spese di notificazione?
Le spese di notificazione, sono determinate con decreto e sono poste a carico del destinatario; queste sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale postale e al gestore della piattaforma, secondo le attività svolte.
L’importo delle spese per ogni atto notificato interamente tramite la piattaforma è stato nella somma di due euro, di cui un euro è destinato al mittente e un euro è destinato al gestore della piattaforma. Quindi, se il destinatario è titolare di un valido domicilio digitale, la notifica dell’avviso e di conseguenza la possibilità di scaricare l’atto a lui destinato ha un costo contenuto
Se però il destinatario è privo di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, censito o eletto [7], ovvero l’invio telematico dell’avviso non è andato a buon fine [8], si aggiungono i costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo, con i quali si informa il destinatario della disponibilità dell’atto nella piattaforma. La notifica degli avvisi ha un costo determinato sulla base di quelli risultanti dai contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma all’esito di procedure ad evidenza pubblica, in misura differenziata a seconda della modalità di spedizione utilizzata tra quelle previste all’articolo 26, commi 6 e 7, del decreto-legge 76/2020, tenuto conto anche degli esiti, degli accertamenti e delle attività necessarie ad eseguire e a completare la notifica.
Se poi il destinatario acquisisce la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione tramite il fornitore del servizio universale, invece che scaricandoli dalla piattaforma, oltre alle spese di notificazione deve corrispondere le spese ulteriori euro 1,40 a favore di tale soggetto.
Modalità di notifica | Importo spese a carico del destinatario | Anticipazione delle spese | Recupero delle spese |
Notifica tramite piattaforma | 2 euro
(1 euro al mittente e 1 euro al gestore della piattaforma) |
Il mittente anticipa (a) e salda le spese (b) di gestione al gestore della piattaforma (1 euro) (c). | Le spese sono ripetibili dal destinatario. In caso di omesso pagamento sono recuperate dal mittente nei modi di legge. |
Notifica analogica avvisi | + 2 euro
+ spese notifica analogica
|
Il mittente anticipa (a) e salda (b) le spese di gestione (1 euro) e di notifica al gestore della piattaforma (c). | Le sono spese ripetibili dal destinatario. In caso di omesso pagamento sono recuperate dal mittente nei modi di legge. |
Ritiro copia analogica dell’atto presso il servizio postale | + 2 euro
+ spese notifica analogica
+ 1.40 euro per ritiro della copia analogica dell’atto
|
Il mittente anticipa (a) e salda (b) le spese di gestione (1 euro) e di notifica al gestore della piattaforma (c).
Il destinatario versa direttamente all’addetto allo sportello 1.40 euro per il ritiro della copia cartacea dell’atto. |
Le spese sono ripetibili dal destinatario. In caso di omesso pagamento sono recuperate dal mittente nei modi di legge. |
- I mittenti anticipano al gestore della piattaforma, all’atto di ciascuna commessa relativa agli atti avviati alla notifica, il 30% dell’ammontare delle spese di gestione della piattaforma (in pratica 30 centesimi a notifica), nonché il 30% dei costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo, calcolato dal mittente sulla base della percentuale degli invii cartacei effettuati nell’anno antecedente a quello della commessa stessa.
- Entro trenta giorni dalla verifica di regolarità delle prestazioni relative a ciascuna commessa, effettuata nei termini e con le modalità previste dalle condizioni di servizio che disciplinano l’utilizzo della piattaforma da parte dei mittenti, questi ultimi versano al gestore della piattaforma il saldo dell’importo dovuto a consuntivo relativamente alle prestazioni suddette.
- In ordine all’ammontare dell’anticipazione e ai tempi del saldo e del rimborso dei costi relativi alla notifica degli avvisi sono fatti salvi eventuali, diversi accordi tra il gestore della piattaforma e ciascun mittente.
Conclusioni
Si tratta di una interessante innovazione, che, tuttavia, è ancora incompleta e saranno necessari ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale, nonché un costante progresso nell’allargamento della platea dei destinatari che possono essere raggiunti dalla notifica interamente digitale che è l’unica a presentare una effettiva economicità e una elevata garanzia di conoscibilità degli atti notificati. Vedremo se la piattaforma riuscirà, a pieno regime, a soddisfare le aspettative.
————
[1] Fanno eccezione: gli atti del processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi; gli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto; gli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque agli atti di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
[2] Per «amministrazioni» si intendono le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidate ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo.
[3] Questo potrà essere garantito tramite tecnologie basate su registri distribuiti, vale a dire con tecnologie protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
[4] Le persone giuridiche potranno accedere alla piattaforma a mezzo SPID o CIE dei rispettivi legali rappresentanti, ovvero dei soggetti delegati. Il gestore della piattaforma verificherà la qualità di legale rappresentante dell’utente, mediante la verifica presso il Registro delle Imprese gestito da InfoCamere ScpA, ovvero, nel caso di enti, associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato non tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese, mediante verifica presso l’Agenzia dell’entrate o mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la qualità di legale rappresentante e sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dallo stesso dichiarante.
[5] La delega viene conferita ed accettata direttamente tramite una apposita funzionalità della piattaforma, con la quale è possibile procedere anche alla revoca e alla rinuncia della delega. Per le deleghe da parte dei legali rappresentanti delle persone giuridiche non è richiesta l’accettazione della delega da parte del delegato né è prevista la rinuncia.
[6] L’avviso contiene l’indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l’identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. In tale caso, il gestore della piattaforma invia anche l’avviso di cortesia, se il destinatario ha comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli ordinari e lo rende disponibile sull’APP IO. Per consentire l’accesso e l’estrazione di copia documento notificato anche ai destinatari non dotati di SPID/CIE, l’avviso di avvenuta ricezione recherà anche le modalità per effettuare un accesso digitale semplificato all’atto notificato, attraverso link, bar code, QR code o altra tecnologia equivalente; tale accesso potrà avvenire anche tramite il gestore del sevizio postale. L’accesso semplificato potrà essere utilizzato per un numero limitato di volte e per un periodo prestabilito espressamente indicati nell’avviso.
[7] a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) eletto, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 15.
[8] Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l’indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto. Il gestore della piattaforma inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l’avviso di cortesia.
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