A) in caso di circolazione con targa prova scaduta di validità ma con assicurazione valida, si deve contestare la violazione dell’art. 193 c.d.s. al veicolo su cui è posta la targa prova ma privo di assicurazione propria?
Come trasgressore indico il conducente e come obbligato in solido (il titolare della targa prova o il proprietario del veicolo)?
B) in caso di circolazione con targa prova valida, devo contestare la violazione dell’art. 80 comma 14 se il veicolo non è revisionato?
Come trasgressore indico il conducente e come obbligato in solido (il titolare della targa prova o il proprietario del veicolo)?
Risposta:
a) Nonostante una sentenza contraria della Cassazione, a parere di chi scrive vale quanto già si era argomentato in questa rivista elettronica e che aveva trovato conferma da parte dell’IVAS; peraltro l’interpretazione ci è sempre parsa coerente con i principi costantemente confermati dalla Cassazione a garanzia della copertura del terzo danneggiato, restano ininfluenti i rapporti tra assicurato e assicuratore, nonchè l’eventuale diritto di rivalsa (1).
Essendo scaduta l’autorizzazione per la circolazione di prova, ferma restando la garanzia del terzo danneggiato per l’aspetto assicurativo, si deve ritenere che il veicolo non sia autorizzato e che quindi come obbligato in solido vada indicato il proprietario del veicolo ex art. 196 cds.
b) L’autorizzazione alla circolazione di prova, ancorchè valida ed utilizzata lecitamente, non copre la mancanza della revisione del veicolo immatricolato per il quale valgono i termini previsti per qualsiasi veicolo. Sul punto la dottrina si è divisa in due correnti: la prima sostiene che l’uso dell’autorizzazione e della targa per la circolazione di prova esonera dal rispetto dell’articolo 80 del codice della strada; la seconda, invece, sostiene che il d.P.R. 474/2001 non consente tale interpretazione, in quanto non prevede alcuna deroga all’obbligo di revisionare il veicolo secondo le scadenze stabilite.
È vero che la disciplina che regola l’uso della targa prova è poco chiara, poiché il dato normativo è formulato in modo da consentire ampi margini di interpretazione, sui quali la dottrina e la giurisprudenza si sono mosse fin troppo liberamente.
La norma di riferimento, una volta limitata all’articolo 98 del codice della strada, è stata ampliata dal regolamento adottato con d.P.R. 474/2001 nel quale sono stati trasferiti alcuni aspetti prima trattati dal codice. Pertanto, deve essere confermato che la speciale autorizzazione per la circolazione di prova permette la circolazione di veicoli non ancora immatricolati, per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali, costruttive, ovvero per dimostrazioni o trasferimenti di qualsiasi tipo, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Ulteriore deroga, almeno così pare di poter interpretare, è concessa per l’applicazione di sistemi o dispositivi di equipaggiamento che richiedono l’aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 del regolamento di esecuzione del codice della strada; quindi, tale deroga pare posta all’articolo 78.
Non si vede, da parte di chi scrive, la possibilità di derogare all’articolo 80 e agli articoli 72 e 79 del codice della strada, stante la principale finalità del codice della strada, che è quella di tutelare la sicurezza delle persone, anche perché non si comprenderebbe il motivo di una deroga a tali articoli, in quanto la deroga andrebbe a detrimento della sicurezza della circolazione. In particolare non sarebbe giustificabile una deroga all’articolo 80, tenuto conto dell’ampio margine di tempo utile per sottoporre a visita e prova un veicolo, considerato anche che, ad esempio, solo per i veicoli che effettuano la revisione annuale è ammessa una deroga alla scadenza della revisione e solo se l’appuntamento è stato fissato prima della scadenza del termine per sottoporvisi.
Quindi, non vi dovrebbero essere dubbi sul fatto che sussiste la violazione dell’articolo 80, per aver circolato con veicolo non sottoposto alla revisione prescritta, anche se si tratta di circolazione di prova, non potendosi condividere la tesi secondo la quale l’autorizzazione di cui all’articolo 98 del codice della strada e all’articolo 1 del d.P.R. 474/01 derogherebbe all’obbligo della revisione periodica, in quanto le deroghe riguardano semmai gli articoli 93, 110 e 114, ovvero, interpretando lo stesso comma 1 dell’articolo 1, alla lette c), anche l’articolo 78.
Diversamente concludendo si consentirebbe un’ulteriore eccezione, non giustificabile nè da esigenze di vendita, né da esigenze di allestimento, che già rappresentano una poco condivisibile scelta del legislatore a fronte di quello che è il principio informatore del codice della strada, anche perché si potrebbe arrivare a permettere la circolazione sine die di un veicolo mai revisionato, a mezzo dell’escamotage della targa prova (come spesso accade), che ormai viene utilizzata per qualsiasi fine elusivo delle norme che tutelano la sicurezza del codice della strada e, non ultimi, degli obblighi di assicurare un veicolo in circolazione.
Oggi, a momentanea conferma di tali argomentazioni registriamo l’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione civile, sezione VI, n. 26074 del 4 ottobre 2013, depositata il 20 novembre 2013, che ha esaminato il ricorso avverso la sentenza confermativa del verbale nella quale il giudice di appello ha espresso una chiara e logica motivazione nel sostenere il giudicato di primo grado.
Nel 2005 veniva accertata la circolazione di un veicolo non revisionato dal 2002 e di conseguenza i Carabinieri contestavano al conducente la violazione dell’articolo 80. Nonostante il veicolo fosse munito di autorizzazione e relativa targa per la circolazione di prova, anche in appello veniva confermato il verbale e per questo la sentenza è stata impugnata in Cassazione, senza però una migliore fortuna.
Infatti, dato per appurato che il veicolo non era stato sottoposto a revisione, i giudici chiamati a valutare la sentenza di merito, concludevano che “nessuna norma consente di circolare con un autoveicolo non revisionato e potenzialmente pericolo per gli altri utenti della strada, seppure provvisto temporaneamente della targa prova. La ratio decidendi del Giudice di seconda cura appare logica e incontestabile, oltre che fondata su un adeguato ed univoco accertamento di fatto (come tale insindacabile nella presente sede di legittimità); inoltre, essa risulta rispettosa dell’articolo 80, comma 14, c.d.s., secondo cui “chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione …… Non acquisisce rilevanza il fatto che l’autovettura fosse comunque provvista di targa prova, poiché ai fini della configurazione della predetta violazione (e della correlata sanzione amministrativa) è sufficiente che l’autoveicolo sia sprovvisto di revisione, considerato che – come osservato dalla Corte aquilana – nessuna norma del c.d.s. 1992 autorizza la legittima circolazione di un autoveicolo non revisionato”.
Infine, la Corte di Cassazione Civile sez. II, con sentenza 4 agosto 2016, n. 16310, ha concluso che “l’assunto che identifica la possibilità di circolare con un veicolo non munito di carta di circolazione con la possibilità di circolare con un veicolo non sottoposto alle prescritte revisioni, ancorché fatto proprio dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in un parere reso nel 2006, non può essere condivisa, palesandosi sfornito di base normativa”.
Il trasgressore resta il conducente. L’obbligato in solido, se la circolazione avviene in virtù dell’autorizzazione di prova in corso di validità ed utilizzata lecitamente, di prassi viene individuato nell’intestatario della targa prova, non senza dubbi in merito, atteso che l’articolo 196 non prevede tale soggetto tra gli obbligati in solido, salvo ricondurre tale responsabilità solidale in capo al comma 3 del citato articolo, tenuto conto che l’uso dell’autorizzazione è ammessa solo per il titolare, ovvero suo dipendente delegato e in tal caso si ritiene più corretta l’individuazione del solidale.
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