Per il primo problema, il Ministero parte da questa decisione della Corte di Cassazione, discontandosene anche in ragione di alcuni pareri resi in passato sul tema della sosta gratuita per i titolari del contrassegno invalidi.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva a suo tempo chiarito che la sosta a pagamento non può riguardare i veicoli al servizio delle persone invalide, con un parere a mio avviso condivisibile, senza dimenticare la sicura autorevolezza dell’interprete che, ai sensi dell’articolo 5 del codice della strada, è competente anche ad impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade.
È noto che gli enti proprietari della strada devono consentire ed agevolare la mobilità delle persone alle quali è stata rilasciata dal sindaco del comune di residenza l’autorizzazione prevista per chi ha una capacità di deambulazione particolarmente limitata e che espongono il relativo contrassegno.
I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato, per espressa previsione dell’articolo 188 del codice della strada. Pertanto, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide…
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