In tali casi, infatti, continua la circolare ACI, la pratica potrà essere definita positivamente SOLO dopo l’avvenuta cancellazione del gravame a cura dell’Agente della riscossione, a seguito della segnalazione da parte degli Uffici Provinciali della formalità in questione.
Esiste però una scappatoia, applicabile in determinati casi e cioè:
1) per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.), è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un’Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo (comma 7 Circolare A.C.I. 16/9/2009 prot.DSD/0011454/09)
2) quando le richieste di radiazione di veicoli oggetto di gravame provengono da una P.A. – Prefettura, Agenzia del Demanio, ecc. – (comma 8 della circolare).
Mentre per le fattispecie elencate nel comma 7 non servono particolari interpretazioni, è interessante la formulazione del comma 8 laddove, tenuto conto del suo tenore alquanto generico, lascia spazio alla richiesta di radiazione, a parere di scrive, anche per le ipotesi di rottamazione/demolizione collegate all’articolo 193 CdS (riduzione ad un quarto della sanzione per la rottamazione/demolizione effettuata entro 30 gg con ulteriore riduzione del 30% se effettuata entro 5 gg)
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