Infatti e su ciò non si può che concordare, la segnaletica orizzontale e verticale per riservare spazi di sosta ai titolari del contrassegno di parcheggio per disabili di cui all’articolo 381 del regolamento, vieta la sosta, ma non anche la semplice fermata, per cui collocare un dissuasore di sosta impedirebbe l’uso dell’area pubblica per manovre consentite.
Si potrebbe allora suggerire, in ragione della risposta del Ministero, di collocare anche un divieto di fermata con l’eccezione del titolare del contrassegno al quale è riservato lo stallo. Ciò risponderebbe pienamente alle esigenze rappresentate dalla Polizia Municipale, certamente sollecitata sulla questione dai titolari del contrassegno di parcheggio per disabili, esasperati dalla scarsa sensibilità dei conducenti e dal disagio creato dalle attese, spesso lunghe a causa del traffico o della limitata disponibilità di pattuglie, per liberare gli stalli occupati.
Meno convincente è l’altra motivazione del parere negativo, relativa ai possibili disagi creati dal dissuasore agli stessi disabili, tenuto conto che da un lato sarà il titolare del contrassegno a richiedere insieme allo stallo personalizzato la collocazione del dissuasore, se di suo gradimenti e che in molte situazioni non è il disabile grave a guidare il veicolo al suo servizio, ma un conducente in grado di agire senza alcun disagio sul dissuasore.
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