Il caso vede come protagonista un agente di Polizia Municipale condannato ex art. 479 c.p. per aveva dichiarato nella relazione di incidente stradale che «fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari», escludendo quale testimone una persona che aveva realmente assistito al sinistro. Il reato di falso ideologico, integrato dall’attestazione di una circostanza non vera, sussiste indipendentemente dalle motivazioni che possono aver spinto l’agente a comportarsi secondo la condotta contestata a titolo di falso.
Il caso vede come protagonista un agente di Polizia Municipale condannato ex art. 479 c.p. per aveva dichiarato nella relazione di incidente stradale che «fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari», escludendo quale testimone una persona che aveva realmente assistito al sinistro – Corte di Cassazione penale, 21/1/2015
Leggi anche
Decreto Sicurezza: la querelle sulle body-cam per gli operatori di polizia locale (VI parte)
Approfondimento di Massimo Ancillotti
Massimo Ancillotti
06/05/25
La Cassazione penale e la sentenza sui fatti di Rigopiano: riflessioni sulle responsabilità nel caso di eventi negativi
Approfondimento di Saverio Linguanti
Saverio Linguanti
28/04/25
La documentazione degli atti di polizia giudiziaria
Approfondimento di Massimo Ancillotti
Massimo Ancillotti
18/04/25
Giustizia digitale: nuovi aggiornamenti per APP, ReGeWEB e PNDR
Circolare Ministero della giustizia 27 marzo 2025
10/04/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento