Il disegno di legge torna al Senato, con ogni probabilità per una veloce approvazione definitiva. Ecco il testo del comma 8 come modificato dalla Camera.
a) all’articolo 189, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato».
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