Il comma 2 bis dell’articolo 30, d.lgs. 165/2001 e s.m.i. sancisce il principio del previo esperimento di mobilità rispetto all’espletamento di procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale. La giurisprudenza ha già da tempo chiarito la portata di tale previsione stabilendo che, nel caso di scorrimento di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittimo determinarsi al reclutamento di personale avviando, ex novo, procedura di mobilità volontaria ex art. 30, d.lgs. 165/2001, in quanto la prevalenza della mobilità esterna è prevista dal legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali. È stato, infatti, osservato che “La mobilità esterna, come detto, non comporta alcun risparmio di spesa, attesa la maggior spesa per la nuova procedura, mentre sotto gli altri aspetti (migliore razionalità dell’organizzazione pubblica e della funzionalità dei suoi uffici), le due procedure di assunzione si equivalgono, attesa la garanzia di professionalità o già formate in ambito amministrativo per il personale in mobilità o accertata a mezzo regolare concorso per gli idonei”. Si è perciò stabilito che “la modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletato è estranea alla fattispecie delineata dal comma 2-bis dell’art. 30”. (Cons Stato, sez. V, 12.7.2015, n. 4329). Ne deriva che l’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 deve ritenersi non operante nel caso in cui sia possibile coprire il posto resosi vacante attingendo, mediante scorrimento, dalla graduatoria relativa a concorso pubblico.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento