Il verbale notificato può essere redatto anche in un tempo successivo rispetto all’accertamento della violazione.
E’ consentito all’agente accertatore, che si trovi in condizioni di tempo o di luogo tali da non consentire l’immediata contestazione, di provvedere alla redazione del verbale di contravvenzione anche in un momento successivo a quello dell’effettiva violazione, purché la notificazione del verbale al responsabile dell’infrazione o all’obbligato in solido avvenga comunque nel termine di 90 giorni previsto dall’art. 201 primo comma del Codice della Strada.
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