La questione riguarda la possibilità di convenzionamento del servizio di polizia locale, che ha visto prima l’utilizzazione, in convenzione ex art. 30 del Tuel, del Comandante tra tre comuni convenzionati, e successivamente, stante l’esperienza positiva, si è concordato di poter procedere all’accorpamento di tutto il servizio di polizia locale, con messa in comune del “personale, le attrezzature, gli automezzi, i servizi e le forniture dedicate a tale servizio”, ma con difficoltà operative di trovare un accordo giuridico e contrattuale non previsto per le convenzioni, a differenza dell’Unione di comuni (art. 32, c. 5, TUEL; art. 70. Sexies CCNL FL 2016-2018).
Ai dubbi, sia giuridici che contrattuali, risponde la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 268/2018 pubblicata solo in data 2 ottobre 2019 che ha evidenziato la differenza tra convenzione (partenariato debole) e Unione di comuni (partenariato forte).
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