In materia di ripristino dello stato dell’ambiente, preliminarmente occorre premettere che il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti era contemplato nell’articolo 260 del d.lgs. 152/06, che sanzionava, appunto, la condotta di “chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”.
Tale norma è stata trasposta, in attuazione del principio di “riserva di codice”, nell’articolo 452-quaterdecies del codice penale dal d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21.
Il reato di cui all’art. 260 d.lgs 152/2006 è, quindi, ora disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dall’art. 452-quaterdecies cod. pen. con assoluta continuità normativa.
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