Nella circolare si precisa innanzitutto che la percentuale del 50% rappresenta un elemento fisso, nel senso che la ripresa della didattica in presenza non potrà superare tale limite nell’arco temporale definito dalla stessa ordinanza. Di tanto dovranno essere informati i dirigenti degli ambiti territoriali del ministero dell’Istruzione anche riconvocando i tavoli di coordinamento, fermo restando che i documenti operativi adottati non necessitano di alcun intervento di modifica o revisione.
La circolare inoltre richiama la previsione contenuta nell’Intesa, sancita in conferenza unificata, sulle “Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021”, che considera il documento operativo prefettizio quale certificazione dei servizi aggiuntivi necessari e ammissibili a finanziamento; infine richiama anche la previsione contenuta nello stesso documento secondo la quale le Regioni, ai fini della realizzazione delle operazioni di tracciamento di contagiati in ambito scolastico, potranno concordare indicazioni con i prefetti per assicurare il necessario raccordo con le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie competenti per territorio, le autorità militari e le altre componenti del sistema di Protezione Civile nazionale.
Fonte: www.interno.gov.it/
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