In sede di conversione, avvenuta il 6 agosto 2015 con legge n. 125, è stato aggiunto un secondo capoverso al terzo comma sopra citato (divenuto ormai comma 6 a seguito dell’inserimento di tre commi aggiuntivi nel medesimo articolo), che, fermo restando il divieto di reclutare personale per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, a pena di nullità delle relative assunzioni, fa però salve “le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili”.
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