CASI RISOLTI – Cellulare e guida di veicoli a due ruote

18 Novembre 2022
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IL CASO

Qualora si accerti che il conducente di un motociclo (o di un ciclomotore) a due ruote faccia uso durante la marcia di un apparecchio radiotelefonico impegnando, per il suo utilizzo, una mano, è corretto procedere a contestare, unitamente alla violazione di cui all’art. 173 codice della strada, anche l’art. 170, commi 1 e 6 per via della circostanza che quel conducente sta reggendo il manubrio con una sola mano? 

Si comprende il motivo della domanda, che si immagina riferito alla terminologia utilizzata dall’articolo 173 del codice della strada che fa riferimento al divieto di utilizzare dispositivi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, quando è noto che i motocicli e i ciclomotori (a due o tre ruote) sono dotati di un manubrio; lo stesso problema si pone per i conducenti dei velocipedi che usano il cellulare o altri dispositivi tecnologici durante la guida.

Peraltro, mentre l’articolo 170 sanziona chi non regge il manubrio con entrambe le mani, l’articolo 182 di per sé consente la guida dei velocipedi anche usando una sola mano, ma comunque obbliga i conducenti ad avere il libero uso della mani in modo che siano in grado di reggere il manubrio con entrame le mani in caso di necessità.

Lo stesso problema di coordinamento si potrebbe trovare anche per la guida dei veicoli a trazione animale.
Quindi, si ritiene che se l’articolo 173 fa riferimento al volante e non anche al manubrio, è pur vero che l’articolo, anche dalla rubrica, mostra una portata generale e ha una sua specialità legata all’uso di determinati apparecchi durante la guida, tenuto conto che il loro uso determina un pericolo non solo quando è necessario impiegare le mani, ma anche perché utilizzando manualmente i dispositivi si determina un elevatissimo livello di distrazione, spesso causa di incidenti stradali.
Pertanto, si può ritenere che anche per i conducenti dei velocipedi e dei veicoli a due o tre ruote a motore, dotati di manubrio e non di volante, si debba applicare l’articolo 173 del codice della strada, in luogo delle disposizioni generali che prescrivono l’uso di entrambe le mani o la libertà delle mani durante la guida.

 

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