CASI RISOLTI – La corretta interpretazione dell’art. 98 del nuovo CCNL

Parere di Vincenzo Giannotti

21 Agosto 2023
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IL CASO

La nostra Amministrazione ha previsto, per l’anno 2023, uno stanziamento in bilancio di una somma da destinare a finalità assistenziali nell’ambito delle misure di welfare integrativo, con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse, ai sensi dell’art. 208, comma 4 lett.c) e 5 del CdS a favore del personale della Polizia Locale, somma in aggiunta a quella che già che ci viene riconosciuta per la Previdenza Integrativa e per una Polizza Sanitaria. In sede di contrattazione integrativa con il nostro Sindacato, il Segretario Comunale sostiene, senza specificare in base a quale norma, visto che il contratto non la prevede, che per erogare questo ulteriore beneficio bisogna che il personale che ne beneficia sia in determinate condizioni di disagio e necessità economica creando dei parametri di valutazione e requisiti in base anche al proprio ISEE e dei famigliari conviventi. Il nostro Sindacato sostiene che questo “benefit” va erogato a tutti i dipendenti della P.L., indipendentemente dalla condizione economica. Inoltre Il Segretario Comunale afferma che in ogni caso, non si possono erogare sotto forma di buoni spesa o carburante.

RISPOSTA

A differenza del precedente contratto 2016-2018 dove era possibile solo confermare quanto già distribuito per il welfare integrativo, il nuovo contratto 2019-2021 ha previsto all’art.82 la possibilità di destinazione di alcune risorse variabili (nel limite massimo del 49%) riducendo le risorse destinate al pagamento degli altri istituti contrattuali. Di recente la Corte dei conti della Liguria (deliberazione 61/2023) ha evidenziato che la destinazione al welfare integrativo non rientra nel limite di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (importo non superiore allo stanziato del salario accessorio nel 2016) con ciò permettendo di incrementare la parte variabile non soggetta ai limiti (esempio ex articolo 79, comma 2, lettera c) qualora la finalizzazione è quella di alimentare il welfare integrativo. Spetterà alla delegazione trattante di evidenziare le risorse da dedicare al welfare integrativo nel limite delle disponibilità del fondo.
In merito all’incremento delle risorse destinate alla previdenza complementare del personale della P.L. esso rientra nella decisione dell’ente di finanziare entro il limite massimo del 50% delle somme a disposizione da proventi del codice della strada la previdenza complementare. Infatti, il 50% di risorse dei proventi del CDS sono vincolate ai seguenti possibili utilizzi: a) n misura non inferiore ad ¼ della quota, ad interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; b) in misura non inferiore ad 1/4 della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche mediante l’acquisto dei mezzi e delle attrezzature necessarie; c) la parte restante ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma ed alla manutenzione delle barriere ed alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’art.36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli … allo svolgimento da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale … e ad interventi a favore della mobilità ciclistica.
Pertanto, fermo restando il limite obbligatorio di almeno il 50% di tali risorse da destinare alle sopra indicate lett. a) e b), l’amministrazione potrà incrementare la destinazione di cui alla lett.c) per le misure di assistenza e previdenza del personale, ritenendo che solo la parte effettivamente incassata possa avere la destinazione prevista nella deliberazione di giunta comunale che rappresenta solo una previsione inserita nel bilancio di previsione.
Pertanto, la finalità alla previdenza complementare proveniente dai proventi del CDS è diversa e distinta, a parere dello scrivente, da quella indicata dall’art.82 del nuovo contratto.
In merito al possibile utilizzo quali buoni spesa e carburante, è necessario verificare la compatibilità con il regime fiscale e contributivo. Infatti, il contratto indica in via prevalente una destinazione che non ha impatto sulla parte fiscale potendo definire criteri della loro distribuzione su: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attivita’ culturali, ricreative e con finalita’ sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficolta’ ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessita’ di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

 

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