Chiarimenti sulle procedure per la patente: la Circolare viene integrata con le novità
A partire dalla precedente Circolare prot. 27540 del 6.12.2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ripropone lo stesso testo, integrato con nuove disposizioni. In particolare viene evidenziato un nuovo paragrafo riguardante i titolari di patenti che non prevedono l’obbligo di cambio automatico che si accingano a svolgere la prova pratica di revisione:
Il titolare di patente delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, D1, D1E senza obbligo di cambio automatico che intende svolgere la prova pratica di revisione con veicolo dotato di cambio automatico, dovrà, nel caso di esito positivo di detta prova, richiedere il duplicato della patente, al fine di far iscrivere, in corrispondenza della categoria per la quale ha sostenuto la prova di revisione, il codice comunitario armonizzato “78”.
Inoltre, in tema di novità in materia di disposizioni generali per la revisione della qualificazione CQC, il MIT evidenzia che
L’art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 22 ottobre 2010 stabilisce che in caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione della qualificazione CQC posseduta.
La Circolare prot. 27540 del 6.12.2016 è abrogata
Si ricorda che il entrambe le circolari fanno riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15 febbraio 2016, riguardante: “Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti” e che dall’emanazione della nuova Circolare il testo della precedente Circolare prot 27540/02016 è abrogato.
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