Commento al decreto “Caivano” (II parte)

Approfondimento di Massimo Ancillotti

2 Ottobre 2023
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L’articolo 10, comma 2, del d.l. tratta della successiva misura preventiva del divieto di accesso.

Anche questa misura presenta un livello di deterrenza e operatività praticamente pari a zero.

E’ previsto che nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’articolo 9 commi 1 e 2 (ossia, in sostanza una doppia violazione con doppio ordine di allontanamento) il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto.

La durata del divieto non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

 

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