Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare 6 novembre 2023, ricorda le procedure da seguire nel caso in cui, un soggetto titolare di patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE extraUE, voglia conseguire o rinnovare nella validità una CQC in Italia.
Il ministero sottolinea che, conformemente all’articolo 9 della direttiva n. 2022/2561 “i cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa“, che effettuano all’interno dell’Unione trasporti su strada per il quali è richiesta la qualificazione CQC, acquisiscono detta qualificazione iniziale “nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa o nello Stato membro che ha rilasciato loro un permesso di lavoro” seguendo i corsi di formazione periodica nello Stato membro nel quale lavorano.
Ai sensi dell’articolo 10 della stessa direttiva “sulla base del CAP comprovante una qualificazione iniziale e del CAP comprovante la formazione periodica, le autorità competenti degli Stati membri …(omissis)… appongono il codice armonizzato dell’Unione, “95”, di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida:
– sulla patente di guida, oppure
– sulla carta di qualificazione del conducente elaborata secondo il modello standard raffigurato nell’allegato II della presente direttiva”.
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