Circolazione stradale
> Guida in stato di ebbrezza
> Contestazione del reato
Corte di Cassazione Penale sez. IV 27/5/2024 n. 20763
In assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche – certamente superiore alla soglia di 1,50 g/L – per come evincibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dalla assoluta sua incapacità di controllare l’autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di P.G.
Ebbrezza e sintomatico: possibile anche la contestazione del reato più grave
Sentenza della Corte di Cassazione (sez. IV Pen.) 27 maggio 2024 n. 20763
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