Guida dei motocicli non leggeri con patente B rilasciata dal 26 aprile 1988 – Dopo la sentenza n. 3 del 1997 della Corte Costituzionale e prima della novella introdotta con il decreto legge n. 151 del 2003, convertito dalla legge n. 214 del 2003, (con la quale per la ipotesi in questione è stato introdotto un trattamento sanzionatorio più mite rispetto alla guida senza patente) l’essere munito di patente B, non impediva di condurre motocicli per i quali e prevista obbligatoriamente quella di tipo A, perché nel suddetto periodo di tempo nessuna sanzione poteva essere applicata: non la sanzione amministrativa dell’art. 125 perchè non prevista per la guida di motoveicolo con patente inidonea, ma neppure a sanzione amministrativa dell’art. 116 perchè, prima della sua depenalizzazione, era stata eliminata l’assimilazione tra guida senza patente e guida con patente inidonea.
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