Il caso: violazione erroneamente accertata

Come procedere con l’autotutela e la restituzione del veicolo

Massimo Ancillotti 22 Maggio 2025
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Indice

Il caso

Durante un controllo su area pubblica, un agente di polizia locale ha accertato una violazione dell’art. 193 del Codice della Strada (circolazione di veicolo senza copertura assicurativa), disponendo il sequestro amministrativo del mezzo e il suo trasferimento presso un custode-acquirente. L’impossibilità di notificare immediatamente il verbale al proprietario ha comportato la notifica differita a un familiare convivente. A distanza di circa due mesi, si è rilevato che il veicolo risultava regolarmente assicurato alla data del controllo, rendendo illegittimo l’accertamento originario. L’ente si interroga ora sulla possibilità di procedere all’annullamento in autotutela, sulla gestione delle spese di custodia e sulla responsabilità dell’agente accertatore.

Soluzione operativa

Si chiede di conoscere la corretta procedura da seguire in caso di accertamento di una violazione amministrativa per mancanza di copertura assicurativa, poi risultata non fondata e su quali adempimenti successivi porre in essere.

La prima questione attiene alla legittima attivazione di una procedura di autotutela. Colgo preliminarmente l’occasione per ricordare che il giorno 6 giugno 2025, nel corso della rubrica channel, avrò cura di dedicare spazio specifico proprio alla gestione della procedura di autotutela in relazione a violazioni del codice della strada.

Ovvio che la questione presuppone la conoscenza sommaria del meccanismo di annullamento in autonomia dei verbali di violazioni al codice della strada e non è questa la sede per proporre particolari approfondimenti.

Mi limito ad attirare l’attenzione del collega sulla necessità che l’intera procedura di autotutela necessita di una precisa regolamentazione con principi precisi e regole da osservare nel modo più specifico possibile, evitando nel modo più assoluto interventi occasionali, sporadici e privi di adeguata e preventiva regolamentazione.

Inoltre – e qui mi fermo – occorre che il caso in osservazione sia perfettamente riconducibile a quelli rappresentati in generale dalla procedura di regolamentazione e soprattutto che la motivazione dell’eventuale annullamento sia ancorata ad elementi oggettivi incontrovertibili privi di qualsiasi valutazione discrezionale.

Dando per scontati tali presupposti, è, quindi, lecito ritenere che il caso oggetto del quesito sia rappresentato da una iniziale ipotesi di mancanza di copertura assicurativa, poi risultata del tutto errata. In sostanza il veicolo risultava – immaginiamo – perfettamente in regola con le previsioni dell’articolo 193 codice della strada, giustificando l’avvio della procedura di autoannullamento interno del verbale e la conseguente restituzione del veicolo inizialmente sottoposto a sequestro.

È verosimile anche che insistano dubbi sulla legittimità di perfezionamento del verbale poi annullato in autotutela, ma su questo aspetto non disponiamo di sufficienti elementi di valutazione.

Ad ogni buon conto è consequenziale all’annullamento in autotutela del verbale:
–  la notifica di tale provvedimento al proprietario, con espressa indicazione dell’invito a ritirare il veicolo presso il custode-acquirente entro un determinato periodo di tempo decorso il quale il veicolo verrà considerato bene abbandonato ed avviate le procedure di cui agli articoli 927,928, 929 c.c.;
–  la restituzione al proprietario di tutte le somme eventualmente pagate in esecuzione del verbale di cui si discute.

Nessun dubbio ad affermare che le spese sostenute dal custode-acquirente debbano essere rimborsate direttamente dall’ente di appartenenza del pubblico ufficiale che ha redatto l’originario verbale.

Quanto alla responsabilità contabile dell’agente accertatore è difficile poter stilare un giudizio attendibile nella estremamente lontana ipotesi che la Corte dei Conti – opportunamente attenzionata dall’ente di appartenenza – avvii una procedura di recupero. Occorrerà provare la responsabilità grave che secondo una sommaria sintesi è definita dalla giurisprudenza come una “sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa estensiva attraverso un comportamento improntato a massima negligenza o imprudenza” In questi casi, il dipendente può essere condannato al risarcimento dei danni sopportati dall’amministrazione.

Nel caso di specie l’ipotesi è astrattamente ipotizzabile, ma occorrerebbe conoscere i presupposti dell’eventuale errore commesso dall’accertatore, ma trattandosi sempre di questioni comunque complicate pare a chi scrive ipotesi del tutto residuale.

Quanto alla ipotesi che il veicolo non venga prelevato dal proprietario sarà bene comunicare sia a lui che al custode-acquirente un documento con cui si inviti a ritirare il mezzo con la conseguenza che decorso il termine concesso il veicolo sarà considerato abbandonato e trasferito presso il soggetto istituzionale incaricato per la gestione dei beni abbandonati.

Riferimenti normativi

Art. 193 Codice della Strada – Obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi
L. 689/1981, art. 13 – Verbale di accertamento e ispezione
Artt. 927, 928, 929 Codice Civile – Cose ritrovate e beni abbandonati
D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), art. 107 – Funzioni dei dirigenti e responsabilità amministrativa

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