Nell’arco di poco più di un mese il legislatore è intervenuto per due volte sull’articolo 10 del codice della strada, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità. L’ultima modifica, di fatto, nel ripristinare parzialmente la previgente formulazione del comma 2, lettera b) dell’articolo 10, rinvia anche all’emanazione di un decreto ministeriale che dovrebbe vedere la luce entro il 30 aprile 2022 e nelle more del riassetto della disciplina in esame fa rivivere la lettera b) del comma 2 in vigore fino al 9 novembre 2021.
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