In ambito penalistico, la recidiva propriamente intesa – come noto – ricorre allorquando un soggetto, dopo essere stato condannato (con sentenza definitiva) per un delitto non colposo, ne commette un altro. L’aumento della pena principale da infliggere in concreto rappresenta il più importante effetto: la normativa, in via generale, ne rimette tuttavia l’applicazione alla discrezionalità del giudice (c.d. “facoltatività” della recidiva). L’Autorità Giudiziaria è infatti chiamata ad accertare l’esistenza di una relazione qualificata tra gli episodi delittuosi commessi, determinando poi l’aggravamento della pena secondo taluni parametri connessi al maggior grado di colpevolezza e di pericolosità dimostrato dal reo in occasione della reiterazione dell’illecito.
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