La nozione di “recidiva” nel codice della strada: brevi note interpretative

Articolo di Roberto Pullara

3 Dicembre 2020
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La recente pronuncia della Cassazione Penale n. 28293 del 15 settembre 2020 fornisce lo spunto per una breve ricostruzione interpretativa di quel concetto di “recidiva nel biennio” (o “nel triennio”) che trova talora spazio tra le previsioni del codice della strada (ad esempio, negli artt. 116, 186, 186-bis e 187). La giurisprudenza, ormai pacificamente, ha in proposito tracciato i confini di una netta (e significativa) differenziazione rispetto all’apparentemente analogo istituto della “recidiva” regolato dall’art. 99 cod. pen..

In ambito penalistico, la recidiva propriamente intesa – come noto – ricorre allorquando un soggetto, dopo essere stato condannato (con sentenza definitiva) per un delitto non colposo, ne commette un altro. L’aumento della pena principale da infliggere in concreto rappresenta il più importante effetto: la normativa, in via generale, ne rimette tuttavia l’applicazione alla discrezionalità del giudice (c.d. “facoltatività” della recidiva). L’Autorità Giudiziaria è infatti chiamata ad accertare l’esistenza di una relazione qualificata tra gli episodi delittuosi commessi, determinando poi l’aggravamento della pena secondo taluni parametri connessi al maggior grado di colpevolezza e di pericolosità dimostrato dal reo in occasione della reiterazione dell’illecito.

 

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