Per comprendere meglio la situazione bisogna percorre a ritroso dieci anni di controversie sulla legittimità di usare i dispositivi tessili in luogo delle catene metalliche o degli pneumatici invernali nel periodo o nelle situazioni in cui sono obbligatori tali dispositivi.
• con nota 11.7.2012 prot. n. 19882 RU la DGM del MIT ha ritenuto i dispositivi per la marcia su neve o ghiaccio ed i sistemi antislittamento in tessuto prodotti dalla società XXX non conformi alle vigenti norme;
• la sentenza del TAR del Lazio, Sez. Terza Ter, n. 06482/2013 Reg. prov. coll. (n. 08446/2012 Reg. Ric.) ha annullato la predetta nota;
• la DGM del MIT ha esperito ricorso al Consiglio di Stato, ribadendo ed ulteriormente argomentando le motivazioni di natura sia normativa sia tecnica su cui è fondato il proprio convincimento (v. circolare MIT 18.9.2013 prot. n. 22977);
• con circolare 5.11.2013 prot. n. 300/A/8321/13/105/1/2 il Ministero dell’interno ha ritenuto opportuno attendere l’esito del ricorso e le determinazioni conclusive del Ministero delle infrastrutture e trasporti, prima di assumere qualsiasi atteggiamento operativo da parte degli organi di polizia stradale, suscettibile di contestazione.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 30/6/2021 n. 4967 ha accolto la tesi sostenuta dal MIMS
Il Ministero dell’interno, con Circolare Ministero dell’interno 27/10/2022 prot.300/STRAD/1/0000035611.U/2022, ha impartito nuove istruzioni in ragione dell’entrata in vigore della norma EN 1662-1:2020, la quale permette la certificazione di dispositivi supplementari di aderenza diversi da quelli metallici come, ad esempio, i dispositivi tessili.
Pertanto, le calze da neve possono essere legittimamente utilizzate se conformi alla predetta norma EN, che sarà richiamata nel nuovo decreto in corso di approvazione (probabilmente in pubblicazione all’inizio del 2023).
In tale ottica, nelle more della pubblicazione del decreto, i Ministeri hanno ritenuto che è consentito ugualmente l’utilizzo dei dispositivi tessili conformi alla nuova norma, diversamente da quanto era stato indicato in passato, in relazione alla normativa previgente (ancorchè gli stessi Ministeri avessero disposto di non procedere ugualmente a sanzionare l’uso delle calze da neve, nelle more della decisione del Consiglio di Stato, che poi ha dato ragione al MIMS circa l’irregolarità dell’uso della calze da neve conformi alle precedenti norme).
Quindi, a richiesta, si informerà l’utenza che le calze da neve conformi alla norma del 2020 sono ritenute equivalenti rispetto alle catene o agli pneumatici da neve. Nel contempo, nelle situazioni in cui ne sia stato disposto l’uso, non si procederà a sanzionare i veicoli non dotati di catene o di pneumatici da neve, ma solo di dispostivi tessili conformi alla norma EN 1662-1:2020.
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