Il caso
Un ente locale irrogava la sanzione del licenziamento ad un proprio dipendente colpevole di aver timbrato l’entrata in ufficio, risultando in tal modo presente, mentre da accertamenti era risultato che il dipendente aveva fatto rientro nella propria abitazione ove veniva sorpreso mentre eseguiva alcuni lavori edilizi di tipo manutentivo. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di appello hanno ritenuto corretta la sanzione espulsiva, così come statuito dall’art. 55-quater del d.lgs. 165/01, stante la mancata timbratura in uscita del cartellino da ritenersi in sé fraudolenta e tale da tranne in inganno la propria amministrazione.
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