Nessun danno erariale al Sindaco che estende all’ausiliare del traffico i servizi di polizia stradale

di Vincenzo Giannotti

27 Luglio 2021
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La Procura della Corte dei conti ha rinviato a giudizio il Sindaco per rispondere del danno erariale, in via sussidiaria, in quanto a suo dire colpevole di aver illegittimamente esteso, all’ausiliare del traffico, le funzioni di Polizia stradale. La Corte dei conti per l’Umbria (sentenza n.63/2021) ha considerato assente una responsabilità erariale avendo il Sindaco, pur sempre agito in virtù dell’attestazione, rilasciata dal comandante di Polizia Locale, dei requisiti necessari a ricoprire la qualifica di ausiliario del traffico, per l’espletamento dei servizi di polizia stradale.

La vicenda

La Procura aveva citato in giudizio per responsabilità erariale, oltre ad un Consigliere comunale e al responsabile della Polizia locale, il Sindaco di un Comune in via sussidiaria, per aver illegittimamente esteso, all’ausiliare del traffico, anche le funzioni di polizia stradale, corrispondendogli per queste ultime indennità di turnazioni per i servizi effettuati. A dire della Procura, il decreto del conferimento delle funzioni di polizia stradale, motivato sulla base della attestazione di avvenuto superamento di un apposito esame, a seguito di corso interno di qualificazione e di aggiornamento, era da considerarsi inidoneo per i nuovi servizi attribuiti.

 

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