Il prezzo finale di vendita al consumo praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore per ciascuna unità ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri 26/4/2020 n. 11
Il prezzo finale di vendita al consumo praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore per ciascuna unità ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
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