Il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica (p.s.a.p.)

di Stefano Maini

21 Luglio 2021
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Il d.P.R. n. 31/2017, abrogando il d.P.R. n. 139/2010, ha sia esentato una serie di interventi dalla autorizzazione paesaggistica, sia ampliato l’elenco degli interventi soggetti, sì, ad autorizzazione, ma in forma semplificata (provvedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica: p.s.a.p.). Si noti, peraltro, che è stato affermato che il d.P.R. cit. non può mai essere interpretato in conflitto con la disciplina superiore, che parla di opere di “lieve entità”, perché si tratta di un regolamento di attuazione e non di delegificazione, che non può liberalizzare interventi per i quali la norma primaria richiede il previo titolo paesaggistico (TAR VE, 2, n. 1007/2017), e, avendo natura regolamentare, deve essere interpretato in modo conforme alle disposizioni del d.lgs. n. 42/2004, e con esclusione di qualsiasi possibilità di estensione analogica che possa ampliarne il campo di operatività (CP, 3, n. 1053/2019).

Per gli interventi sui beni paesaggistici, perciò, sono ipotizzabili 3 procedure:

1) libera (salvo, però, il titolo edilizio ove eventualmente richiesto), nei casi dell’art. 149, d.lgs. cit. (per quanto di strettissimo interesse: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici), e quelli dell’Allegato “A” e dell’art. 4 del d.P.R. n. 31/2017;

2) ordinaria, ai sensi dell’art. 146, cit.; e, appunto,

3) semplificata, come sinteticamente illustrata qui di sèguito.

La nuova procedura semplificata (che in realtà così semplificata, in assoluto, non appare) nella sua fisiologia deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine tassativo di 60 gg. dal ricevimento della domanda (art. 10, con possibilità di sospenderne il decorso nei soli casi indicati dall’art. 7), che, quando si tratti di intervento regolato (anche) dal T.U. Edilizia, andrà presentata allo sportello unico per l’edilizia, e comunque all’ufficio comunale competente in materia (art. 9: ciò dovrebbe fare ritenere che il provvedimento finale “assorba” anche il titolo edilizio, ma ciò – a differenza di quanto faceva l’ora abrogato d.P.R. n. 139/2010 – non è previsto espressamente, per cui la possibilità che siano necessari due titoli – quello edilizio oltre a quello paesaggistico semplificato – rimane. La nuova disciplina, al contrario di quella abrogata, non parla nemmeno di silenzio-assenso nel caso di vano decorso dei 60 gg. citt., per cui, visto l’art. 20, c. 4, l. n. 241/1990, all’interessato non rimarrebbe che il ricorso al giudice amministrativo). Le nuove norme si applicano immediatamente nelle Regioni a statuto ordinario, mentre quelle a statuto a speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno l’obbligo di adeguarvisi (sino all’adeguamento si applicano le disposizioni regionali vigenti), tenuto conto che si tratta di norme attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative (art. 117, c. 2, lett. m), Costituzione), e di grande riforma economico-sociale (art. 13).

 

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