Soccorsi umanitari per l’Ucraina

Approfondimento di Fabio Dimita

18 Marzo 2022
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Si informa che in data 11 marzo 2022 è stata emanata la nota MIMS dell’11 marzo 2022,  con la quale sono stati forniti chiarimenti nell’ambito dei trasporti relativi agli aiuti umanitari per l’Ucraina, sia per quanto concerne i tempi di guida e di riposo che al regime delle autorizzazioni internazionali di merci e viaggiatori.

Al fine di consentire e rendere più rapide e meno complicate le attività di soccorso umanitario da e per l’Ucraina, è stato chiarito quanto segue:

 

  • tempi di guida e di riposo: la lettera d) dell’art. 3 del Regolamento n. 561/2006, prevede che non si applicano “ai trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio” le disposizioni relative al rispetto dei tempi di guida e di riposo alla guida dei veicoli di trasporto di merci e di passeggeri;
  • autorizzazioni per il trasporto di merci e di passeggeri: l’articolo 14 dell’Accordo Italia Ucraina del 3 febbraio 1988, prevede l’esenzione da autorizzazione bilaterale esclusivamente per i “trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza delle calamità naturali”, in cui possono essere incluse altre tipologie di materiali quali coperte, generi di prima necessità, ecc.

Va evidenziato che la nota si limita a disciplinare le attività di soccorso da e per l’Ucraina per le quali richiama l’esenzione dell’autorizzazione bilaterale per la particolare tipologia di trasporti effettuati, ma nulla dice sul possesso o meno della licenza comunitaria per effettuare i medesimi trasporti nel tragitto comunitario. Pertanto sarebbe alquanto opportuno che il Ministero dell’interno integri la disposizione Ministeriale in esame, indicando la documentazione necessaria da tenere a bordo per giustificare “ il trasporto in regime speciale” e l’esenzione dall’attivazione del cronotachigrafo ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 561/2006. Si ricorda che, nel caso specifico, l’autista ha l’obbligo comunque di inserire la scheda ma potrà effettuare il trasporto in modalità “out of scope”. Si consiglia comunque agli autisti di effettuare alla fine della giornata lavorativa una stampa cronotachigrafica delle attività effettuate riportando nella stessa la dicitura ” attività di trasporto non commerciale di aiuto umanitario emergenza guerra in Ucraina – art. 3 del Regolamento 561/200 ” come dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai seni dell’art. 36 del DPR 445/2000, al fine di poter giustificare l’attività in “out of scope” nell’ambito dell’attività di controllo dei 28 giorni lavorativi effettuato dagli Organi di controllo su strada, nonchè quella annuale effettuata dall’Ispettorato del lavoro

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