L’affidamento ad un “unico operatore determinato” presuppone una motivazione rigorosa ed analitica. Approfondimento di M. Alesio

12 Luglio 2012
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(La Gazzetta degli Enti Locali)

La motivazione dell’affidamento di un pubblico appalto ad un “unico operatore determinato”, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006),  deve essere rigorosa e non inficiata da vizi logici. Infatti, occorre dimostrare che un determinato soggetto sia l’unico imprenditore nella comunità a disporre del know how necessario per eseguire le richieste prestazioni. È quanto significativamente statuito dal TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, nella pregevole sentenza 1.6. 2012, n. 4997.
F. s.p.a., quale primario operatore nel settore telefonia e comunicazioni elettroniche, con una specifica nota illustrava al Ministero dell’interno la propria capacità tecnica negli indicati settori, segnalando la sua posizione di titolare delle convenzioni-quadro con CONSIP e CNIPA e manifestando il proprio interesse ad essere invitata alle gare, che eventualmente in seguito fossero state bandite dalla medesima amministrazione…

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