Controllo di conducente in possesso di estratto di documenti di circolazione o di guida. Disposizioni operative. Approfondimento di M. Massavelli

7 Settembre 2012
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Con la modifica del comma 2, dell’articolo 92, codice della strada, ad opera dell’articolo 10, legge 120/2010, sono state apportate rilevanti novità, di interesse operativo, al controllo del conducente di veicolo in possesso degli estratti dei documenti di circolazione o di guida.

L’articolo 92, codice della strada, stabilisce:

Articolo 92 – Estratto dei documenti di circolazione o di guida
1 Quando per ragione d’ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall’art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l’originale per la durata massima di sessanta giorni…

 

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