Aggiornamento biennale sanzioni amministrative pecuniarie ex articolo 195, commi 3 e 3-bis codice della strada. De Iure condito, il commento del Comandante Massimo Ancillotti.

4 Gennaio 2013
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Premessa

Come noto l’articolo 195, comma 3, del codice della strada precisa che “la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo entro il 1° dicembre di ogni biennio, Il Ministero di giustizia di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.

Ed il comma 3-bis ulteriormente precisa che “…la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

Analogamente, per quanto in relazione all’istituto della rateazione delle sanzioni pecuniarie, l’articolo 202-bis codice della strada stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti sono aggiornati ogni due anni gli importi indicati nei commi 1, 2 e 4 (relativi alla gestione della rateazione: limiti di reddito, rate e importo minimo della sanzione) in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Tanto premesso si conferma che con decreto del Ministro della Giustizia del 19 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. 303 del 31.12.2012 è stato disposto l’aggiornamento biennale delle sanzioni in esecuzione dell’articolo 195, comma 3.

Il decreto è stato commentato dal Ministero dell’interno con circolare  300/A/9362/12/101/3/3/14 del 31.12.2012.

Mancato aggiornamento articolo 202-bis comma 10 – rateazione sanzioni

E’ bene subito precisare che, al momento, non vi è traccia dell’altro decreto, previsto dall’articolo 202-bis, comma 10, peraltro di competenza del Ministro dell’economia e delle finanze (e non del Ministro della Giustizia) e relativo all’aggiornamento delle somme relative all’istituto della rateazione delle sanzioni.

Percentuale di aumento – individuazione aumenti

La percentuale di aumento indicata nel decreto ministeriale 19 dicembre 2012 è indicata pari al 5,4% e sulla base di tale percentuale sono stati conseguentemente calcolati gli importi delle singoli sanzioni, per la cui precisa individuazione si rimanda ai contenuti del decreto, già precisati nella citata circolare del Ministero, e a quanto, più nel dettaglio, contenuto nella tabella in calce.

Gli aumenti colpiscono anche le sanzioni contenute nella legge 727/1978 – espressamente richiamata dalla nota n. 1 della circolare del Ministero dell’Interno del 31.12.2012 – e, a più ampio respiro, tutte quelle sanzioni contenute in leggi che, ancorché non espressamente richiamate, seguono, per esplicita indicazione normativa, il regime giuridico e sanzionatorio del titolo VI del codice della strada al cui interno è, appunto, collocato l’articolo 195.

Esclusioni dall’aumento

Dall’adeguamento degli importi delle sanzioni di cui si discute sono rimaste escluse, per espressa previsione del decreto, le disposizioni che seguono, corrispondenti a quelle introdotte nel codice della strada da un periodo di tempo inferiore al biennio e comunque successivamente al precedente aumento del gennaio 2011:

–         Articolo 23, comma 12, introdotto dall’ articolo 36, comma 10-bis del d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito dalla legge 15.7.2011, n. 111 (entrata in vigore 6 luglio 2011): inosservanza prescrizioni dell’autorizzazione per pubblicità. L’entità della sanzione resta da €. 1.376,55 a 13.765,50;

–         Articolo 1, comma 3, della legge 22.3.2012, n. 33 (entrata in vigore 18 aprile 2012), recante norme in materia di circolazione nelle aree aeroportuali. La sanzione si riferisce all’inosservanza delle ordinanze adottate in conformità all’articolo 5, comma 3, del codice della strada dall’ENAC per la regolamentazione della circolazione nelle aree aeroportuali e per cui si applica, per espressa previsione della legge stessa, il regime giuridico del titolo VI del codice della strada. L’entità della sanzione resta da €. 38,00 a €. 155,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da €. 80,00 a €. 318,00 per i restanti veicoli;

–         Articolo 17, comma 12, del d.l. 24.1.2012, n. 1 convertito dalla legge 24.3.2012, n. 27, recante inserimento nell’articolo 167 dei commi 2-bis, 3-bis e 10-bis e modificazione del comma 5, relativi  alla individuazione della eccedenza massima della massa complessiva a pieno carico consentita in fase di circolazione ai veicoli (ancorché costituenti motrice di un autotreno o autoarticolato) ad alimentazione esclusiva o doppia  a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo della stabilità. In questi casi le sanzioni rimangono pari a:

ü     Articolo 167 comma 2-bis (si applicano le sanzioni del comma 2 NON AUMENTATE) limitatamente alle violazioni commesse dai veicoli indicati nel medesimo comma 2-bis:

  • eccedenza di carico fino a 1 t.= da €.39,00 a€. 159,00
  • eccedenza di carico fino a 2 t.= da €.80,00 a€. 318,00
  • eccedenza di carico fino a 3.t.= da €.159,00 a€. 639,00
  • eccedenza di carico oltre 3.t. = da €.398,00 a€. 1596,00

Per le violazioni, invece, commesse dai veicoli di cui al comma 2 (veicoli di massa complessiva superiore a 10 t. diversi da quelli di cui al comma 2-bis) si applicano le stesse sanzioni AUMENTATE in conformità ai nuovi limiti edittali;

ü     Articolo 167, comma 3-bis (si applicano le sanzioni del comma 3 NON AUMENTATE) limitatamente alle violazioni commesse dai veicoli indicati nel medesimo comma 3-bis:

  • eccedenza di carico fino al 10%= da €.39,00 a€. 159,00
  • eccedenza di carico fino a 20%= da €.80,00 a€. 318,00
  • eccedenza di carico fino a 30%= da €.159,00 a€. 639,00
  • eccedenza di carico oltre 30%= da €.398,00 a€. 1596,00

Per le violazioni, invece, commesse dai veicoli di cui al comma 3 (veicoli di massa complessiva NON superiore a 10 t. diversi da quelli di cui al comma 3-bis) si applicano le stesse sanzioni AUMENTATE in conformità ai nuovi limiti edittali;

ü     Aricolo 167, comma 5, secondo periodo (si applicano le sanzioni del comma 2 NON AUMENTATE) limitatamente alle violazioni commesse da autotreno o autoarticolato con motrice costituita da un veicolo di cui al comma 2-bis;

  • eccedenza di carico fino a 1 t.= da €.39,00 a€. 159,00
  • eccedenza di carico fino a 2 t.= da €.80,00 a€. 318,00
  • eccedenza di carico fino a 3.t..= da €.159,00 a€. 639,00
  • eccedenza di carico oltre 3.t. da .398,00 a€. 1596,00

Per le violazioni, invece, commesse da autotreni e autoarticolati diversi da quelli di cui al comma 5 secondo periodo si applicano le stesse sanzioni AUMENTATE in conformità ai nuovi limiti edittali;

–         Articolo 11-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 violazioni relative alle esercitazioni in autostrade e strade extraurbane principali. Qui sono necessarie alcune osservazioni perché, se la ricostruzione che segue è corretta, non si comprendono molto bene le indicazioni contenute nella tabella dell’allegato n. 3 al decreto di aumento delle sanzioni. Cerchiamo di fare chiarezza.

L’articolo 11-bis del d.l. 5/12 rinviava ad un successivo d.m. per  stabilire regole di comportamento per la guida in autostrada o su strada extraurbana principale per l’aspirante minorenne alla Guida Accompagnata (GA) al conseguimento della patente B e (in esecuzione dell’articolo 122, comma 5-bis) per il normale aspirante anche maggiorenne. In verità già l’articolo 11-bis stabiliva espressamente un rinvio alle sanzioni dell’articolo 176, comma 21, per aspirante GA o normale aspirante che guidasse in autostrada impegnando corsia diversa da quella di destra (ovviamente in caso di autostrade a tre o più corsie), ovvero a quelle dell’articolo 122, comma 9 per chi (aspirante GA e aspirante normale) con auto privata e accompagnatore trasportasse altro passeggero su autostrada o strada extraurbana principale. La mancanza della norma attuativa però non consentiva l’applicazione delle sanzioni resa operativa solo per effetto della emanazione del  successivo decreto  20.4.2012 con cui, sostanzialmente, si ripetono le stesse cose, precisando che le regole comportamentali sanzionate (obbligo destra e divieto passeggero) si applicano solo dall’8 maggio 2012 (quindi entro il biennio).

Tanto precisato è opinione dello scrivente che solo queste due sanzioni, esclusivamente laddove si riferiscono alle due violazioni considerate (obbligo destra e divieto trasporto passeggero da parte di aspirante minorenne GA o normale aspirante) NON subiscano aumenti. In tutti gli altri casi le sanzioni subiscono i normali aumenti conseguenti all’applicazione della percentuale di aumento.

Ne viene fuori un prospetto di questo tipo:

sanzioni che non aumentano

a)      Articolo 176, comma 21 (resta da €.80,00 a€. 318,00) limitatamente al caso del minore in GA o del maggiorenne aspirante ex articolo 122 che, su autostrada o strada extraurbane principale a tre o più corsie non impegna quella di destra;

b)      Articolo 122, comma 9 (resta da €.80,00 a€. 318,00) limitatamente al caso del minore in GA o del maggiorenne autorizzato ex articolo 122 che, su autostrada o strada extraurbana principale a tre o più corsie guida con veicolo privato trasportando passeggero diverso da accompagnatore o istruttore.

aumento normale per altre tipologie di violazioni

Certo è che non si capisce bene a cosa il Legislatore abbia voluto far riferimento con il richiamo, contenuto nella tabella allegato 3, all’articolo 115, comma 1-ter (che fra le altre cose non contiene sanzioni) meramente destinato a fissare l’obbligo di dieci ore di esercitazione con almeno4 inautostrada e due in visione notturna e all’articolo 122, comma 5-bis, anch’esso privo di sanzioni  e per la attuazione dei quali è stato predisposto il d.m. 20 aprile 2012 citato, la cui successiva inosservanza è sanzionata, appunto, con espresso rinvio alle sanzioni (non aumentate) dell’articolo 176, comma 21 e 122, comma 9.

Aumenti delle sanzioni degli articoli contenuti nel Titolo IV

 Un commento a parte meritano le sanzioni contenute negli articoli del Titolo IV del codice della strada, recente oggetto di modifiche da parte del d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (recepimento delle direttive n. 2006/126/CE e n. 2009/113/CE sulla patente di guida comunitaria) in vigore dal 19 gennaio 2013. Per questi articoli occorre fare una importante tripartizione:

a)      per gli articoli del titolo IV che contengono previsioni sanzionatorie e che sono stati INTEGRALMENTE SOSTITUITI (per es.: articolo 116, 125, 126, ecc.) si verifica una situazione curiosa: le sanzioni, relativamente alla versione in vigore fino al 18 gennaio 2013, aumentano in conseguenza dell’aggiornamento biennale, ma dal 19 gennaio 2013 assumono l’entità (maggiore, uguale o minore che sia) contenuta nella nuova versione in vigore dal 19 gennaio  2013;

b)     per gli articoli del titolo IV solo MODIFICATI dal d.lgs. 59/2011 le sanzioni, se non diversamente rideterminate dal pacchetto di riforma, subiscono l’aumento in conseguenza dell’aggiornamento biennale;

c)       per le sanzioni di nuova introduzione, ovviamente, gli aumenti conseguenti all’aggiornamento non hanno efficacia alcuna.

Individuazione aumentiCasi particolari

 Per quanto riguarda la individuazione, in concreto, degli aumenti è sufficiente seguire la scansione contenuta nel decreto, facendo riferimento ad alcune fattispecie (di seguito indicate) relative a sanzioni doppie o ridotte, per cui non opera l’arrotondamento di cui all’articolo 195 comma 3-bis.

 

a)     Articolo 80, comma 14, revisione omessa per più volte. Sanzione raddoppiata: dal 1.1.2013 da €.336,00 a€. 1.348,00. PMR €. 336,00;

b)     Articolo 142, commi 7-11 violazione per superamento limiti di velocità di non oltre10 km/h, commessa con determinati veicoli (comma 3, lettere b), e), f), g), h), i). Sanzione raddoppiata: dal 1.1.2013 da €.82,00 a€. 336,00; PMR €. 82,00;

c)      Articolo 142, commi 8-11 violazione per superamento limiti di velocità di oltre10 km/he di non oltre40 km/hcommessa con determinati veicoli (comma 3, lettere b), e), f), g), h), i). Sanzione raddoppiata: dal 1.1.2013 da €.326,00 a€. 1.316,00. PMR €. 326,00;

d)     Articolo 142, commi 9-11 violazione per superamento limiti di velocità di oltre40 km/he di non oltre60 km/hcommessa con determinati veicoli (comma 3, lettere b), e), f), g), h), i). Sanzione raddoppiata: dal 1.1.2013 da €.1.054,00 a€. 4.216,00. PMR €. 1.054,00;

e)     Articolo 142, commi 9-bis-11 violazione per superamento limiti di velocità di oltre60 km/he di non oltre60 km/hcommessa con determinati veicoli (comma 3, lettere b), e), f), g), h), i). Sanzione raddoppiata: dal 1.1.2013 da €.1.642,00 a  €. 6.574,00. PMR €. 1.642,00;

f)       Articolo 179, comma 2 cronotachigrafo alterato o con sigilli manomessi. Sanzione raddoppiata: dal 1.1.2013 da €.1.682,00 a€. 6.732,00. PMR €. 1.682,00;

g)     Articolo 179, comma 2-bis limitatore di velocità alterato. Sanzione raddoppiata: dal 1.1.2013 da €.1.878,00 a€. 7.516,00. PMR €. 1.878,00;

h)     Articolo 193 obbligo assicurazione. Sanzione ridotta di un quarto in caso di riattivazione nei termini dell’assicurazione o di rottamazione veicolo. Dal 1.1.2013 da €.210,25 a€. €. 841,50. PMR €. 210,25.

Arrotondamento

 Si conferma infine che l’arrotondamento di cui tratta l’articolo 195, comma 3-bis vale unicamente in relazione alle operazioni di aggiornamento biennale delle sanzioni e non anche per le eventuali riduzione (come visto a proposito dell’articolo 193) o in tutti i casi di determinazione della somma per cui il verbale costituisce titolo esecutivo, pari, come sappiamo, alla metà del massimo edittale.