Primissime osservazioni sull’entrata in vigore differenziata del decreto legislativo n. 2 del 16 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 gennaio 2013.

19 Gennaio 2013
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Tanto tuonò che piovve, anzi, grandinò. Quello che si temeva pare essere accaduto, salvo voler forzare l’entrata in vigore delle disposizioni correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, leggendo, anzi, interpretando la premessa la decreto, nella parte in cui motiva l’adozione del correttivo in questi termini : “Ritenuto, pertanto, di procedere  alla  emanazione  di  un  decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59 del 2011, ai sensi dell’articolo 1, comma 5,  della citata legge 7 luglio 2009, n. 88, provvedendo, contestualmente,  al recepimento della direttiva 2011/94/UE, ferma restando la  decorrenza della relativa applicazione dal 19 gennaio  2013,  in  conformità  a quanto  disposto  dall’articolo  28,  comma  1,  del  citato  decreto legislativo n. 59 del 2011.

D’altronde non si comprenderebbe l’adozione di un correttivo che non corregge una disposizione ritenuta imperfetta già prima della sua entrata in vigore. Correggere un decreto prima che entri in vigore, ma rimandare l’efficacia della correzione non ha senso.

L’articolo 24 del decreto legislativo dispone l’entrata in vigore delle modifiche al capo II del d.lgs 286/2005, in tema di Carta di Qualificazione del Conducente già a partire dal 19 gennaio 2013, salvo alcune modifiche contenute nell’articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d) che entreranno in vigore il novantesimo giorno successivo a decorrere dal 2 febbraio 2013. Da tale momento, in caso di duplicato della CQC, sarà rilasciata una nuova patente con in codice unionale “95”in corrispondenza della categoria alla quali si riferisce l’abilitazione professionale, oltre alla data di scadenza. Sempre dalla stessa data saranno applicabili le discusse modifiche apportate all’articolo 126, comma 11 del codice della strada in tema di sanzioni applicabili al titolare di patente di guida che circola con la CQC scaduta (si ritiene che tale disposizioni verrà corretta prima della sua effettiva applicazione).

Nulla è detto invece circa l’entrata in vigore del capo I del correttivo, quello che modifica il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Quindi, salvo dar credito alla lettura proposta in apertura, per le correzioni tanto attese si dovrà attendere lo spirare della vacatio legis ordinaria e quindi giungere al 2 febbraio 2013 dopo un periodo di 15 giorni dove avranno avuto effetto le modifiche al codice della strada non intergrate o corrette dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2.

Se così fosse, quali potrebbero essere gli scenari in questo periodo di vacatio?

 

Intanto gli Uffici della Motorizzazione civile dovrebbero rilasciare l’autorizzazione alla guida assistita anche minore di anni diciotto che ha però compiuto diciassette anni ed è titolare di patente di categoria AM.

 

L’Ufficio Centrale Operativo del Ministero dovrebbe continuare ad inviare i tagliandi autoadesivi per l’aggiornamento della residenza sulla patente.

 

Non potrebbero essere rilasciate le patenti secondo il nuovo modello previsto dalla direttiva 2011/94/UE.

 

Ma soprattutto, qualsiasi ipotesi di guida di un veicolo con patente di categoria diversa dovrebbe essere sanzionata come guida senza patente e quindi dovrebbe essere avviato un procedimento penale destinato a concludersi, nei casi disciplinati dal comma 15-bis dell’articolo 116, nella depenalizzazione del reato.

 

Inoltre, al contrario, la guida senza patente o con patente di categoria diversa di una macchina agricola o di una macchina operatrice continuerebbe ad essere punito come illecito amministrativo, per poi diventare reato di guida senza patente dal 2 febbraio 2013.

L’articolo 125 punirebbe sino al 2 febbraio 2013 tutte le inosservanze delle prescrizioni riportate sulla patente mediante codici armonizzati e quindi da un lato renderebbe sanzionabile anche l’inosservanza del codice amministrativo “78”(cambio automatico) e dall’altro si andrebbe a sovrapporre all’articolo 173 quando la prescrizione riguarda l’obbligo di indossare protesi o apparecchi.

 

Questi gli effetti principali. C’è solo da sperare che una parola dei Ministeri competenti, che per adesso non si sono pronunciati né sugli effetti della riforma, né sugli effetti del correttivo, possa dar credito all’ipotesi iniziale.

 

C’è solo da chiedersi se in quasi due anni di tempo dall’emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, non si sarebbe potuto fare di meglio. Sicuramente sì.