Hanno rilevanza penale, ai sensi dell’art. 482 cod. pen., le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, quando il documento abbia l’apparenza dell’originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica. Nel caso della sentenza della Corte di Cassazione 20/6/2014, n. 26799 il soggetto viene condannato per avere falsificato, attraverso l’uso di fotocopia, un permesso per invalidi, del quale era titolare
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