Pubblichiamo la risposta ad un quesito sul fermo fiscale. In particolare, si tratta del caso di un’ istanza alla PM del proprietario del veicolo tesa a ottenere una dichiarazione di inutilizzabilità del veicolo ai fini della radiazione

26 Novembre 2014
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Un privato cittadino che ha in deposito un’autovettura sottoposta a fermo fiscale presso un autodemolitore ufficiale, richiede attestazione che certifichi che il veicolo è in pessime condizioni – non marciante – privo di valore economico, in modo da ottenere in base a questa certificazione la possibilità di rottamarlo e radiarlo nonostante il gravame del fermo.
Esiste in una circolare o nella stessa normativa sui rifiuti questa possibilità da parte dell’autorità (quale?) di rilasciare una certificazione di tal genere?
Sono legittimato a fare questa certificazione avvalendomi della attestazione di un tecnico (meccanico-elettrauto)? Oppure questa certificazione la posso rilasciare con riferimento solo ai veicoli abbandonati ritrovati dal Comando e da considerarsi fuori uso?
Se invece toccasse al sottoscritto effettuare questa certificazione per tutti i veicoli che i privati ritengono di radiare nonostante il fermo fiscale mi sembra risulti un aggravio di lavoro per il comando per un servizio svolto a vantaggio di privati.

 

In primo luogo si rileva che il proprietario del veicolo può demolire il veicolo facendo rimuovere il fermo, estinguendo l’obbligazione. In secondo luogo la Circolare A.C.I. 16/9/2009 prot.DSD/0011454/09 “Divieto di radiazione per i veicoli gravati dal fermo amministrativo. Prime precisazioni” pubblicata a suo tempo su questo servizio dà atto che “per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.), è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un’Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo. Parimenti possono essere accolte le richieste di radiazione di veicoli oggetto di gravame provenienti da una P.A. (Prefettura, Agenzia del Demanio, ecc,).”

Ovviamente, come spesso accade, mancano alcuni chiarimenti indispensabili, soprattutto riguardo a chi sia l’autorità competente a dichiarare lo stato di non utilizzabilità del veicolo. A mio avviso la circolare non tiene conto che il veicolo è oggetto di fermo c.d. fiscale da parte di un concessionario o di un’amministrazione pubblica in virtù di un credito certo, liquido ed esigibile, per cui non si comprende come si possa procedere alla demolizione di un veicolo gravato dalla misura a garanzia del credito senza il nullaosta del creditore.

Quindi, a mio modesto avviso, da un lato non si ravvisa alcuna specifica competenza da parte della Polizia Municipale per la dichiarazione di non utilizzabilità del veicolo (peraltro la circolare non chiarisce il concetto di danni ingenti, considerato poi che comunque il veicolo potrebbe avere un valore sul mercato, ancorchè non utilizzabile su strada, come materiale ferroso, pezzi di ricambio, etc.), dall’altro, non chiarendo chi sia l’autorità competente, si possono formulare diverse ipotesi, tra le quali, la più concreta e attendibile, mi pare che sia quella di individuare la competenza nello stesso soggetto che ha iscritto il fermo, che così potrà manifestare direttamente il proprio interesse, ovvero il disinteresse, per il veicolo oggetto della misura di garanzia.

G. Carmagnini