Articolo 15. Atti vietati sulla strada – a cura di C. Lo Iacono

10 Marzo 2015
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Al fine di conservare lo stato e l’efficienza delle strade e delle loro pertinenze e quindi di consentire una circolazione sicura e fluida, l’articolo 15 del codice della strada vieta il compimento di determinati atti:

–        danneggiare o alterare le opere, le piantagioni e gli impianti;

–        invadere od occupare la strada (vi possono rientrare, ad esempio, le occupazioni fatte da soggetti non commercianti con sedie, tavoli, fioriere eccetera; non vi possono rientrare invece le occupazioni fatte per fini commerciali con veicoli, baracche, tende e simili, delle quali si occupa l’articolo 20 del codice della strada, e quelle fatte per lavori e depositi con materiali e macchinari, delle quali si occupa l’articolo 21 dello stesso codice);

–        invadere od occupare le pertinenze della strada (che, a norma dell’articolo 24, comma 1, codice della strada, sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all’arredo funzionale di essa, come banchine, parapetti, fossi, cunette, marciapiedi, eccetera);

–        creare stati di pericolo per la circolazione (che sono quelli che rendono probabile un incidente stradale);

–        danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale o manufatti attinenti a detta segnaletica;

–        impedire il libero deflusso delle acque nelle fosse laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico (che può avvenire, ad esempio, facendovi cadere materiale utilizzato nei cantieri stradali o nei lavori eseguiti su edifici laterali o gettandovi rifiuti o potature di siepi eccetera);

–        impedire il libero deflusso delle acque che dalla strada o sue pertinenze si scaricano sui terreni sottostanti (che può avvenire, ad esempio, a seguito di deposito sulla strada di materiale utilizzato nei cantieri stradali o nei lavori eseguiti su edifici laterali alla strada);

–        fare circolare bestiame su strada non classificata locale (quella “locale” è la strada urbana od extraurbana, opportunamente sistemata, destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali e non facente parte degli altri tipi di strada elencati nel comma 2 dell’articolo 2 del codice);

–        depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare o imbrattare la strada e le sue pertinenze;

–        insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento (l’insozzamento sussiste solo quando il rifiuto o l’oggetto sporca la superficie stradale alterando le sue caratteristiche e il ripristino non può avvenire con la sua semplice rimozione);

–        apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

–        scaricare materiali o altre cose di qualsiasi genere nei fossi o nelle cunette senza regolare concessione;

–        gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa sulla strada o sulle sue pertinenze.

Per tutte le violazioni all’articolo 15 del codice della strada è prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria (e la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4491 del 2 ottobre 1995, ha precisato che l’articolo 15 si applica sia ai comportamenti colposi che a quelli dolosi, ponendosi come norma speciale rispetto all’articolo 635 del codice penale), la sanzione accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi (cioè la riparazione del danno o l’eliminazione dell’inconveniente causato) a spese dell’autore della violazione stessa.

Detta sanzione accessoria è disciplinata dall’articolo 211 del codice della strada e consegue di diritto, a norma dell’articolo 210, comma 1, dello stesso codice, all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Per meglio chiarire il procedimento sanzionatorio relativo all’articolo in trattazione, di seguito si propongono alcuni casi operativi risolti completi della necessaria modulistica.

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