Innanzitutto, ai sensi dell’art. 158, comma 2, lett. c) del d.lgs. 285/92 (Codice della Strada) la sosta di un veicolo è vietata “in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli”. Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce, quindi, che “Chiunque viola le (…) disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169 per i restanti veicoli”. Ovviamente, l’ultimo comma precisa che “Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione”.
Il Codice della Strada all’art. 159 stabilisce che qualora la sosta vietata “costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione” ciò legittimerà la rimozione forzata del veicolo da parte degli organi di polizia stradale.
Detto ciò, da alcuni anni sia la Cassazione, sia le altre Autorità giudiziarie, hanno rinvenuto, in alcuni casi concreti, i presupposti non solo dell’illecito amministrativo previsto dal codice della strada, ma anche di reati penali.