Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.

Pubblicato il Decreto 15 febbraio 2017 in tema di “Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni”: di interesse per i comuni la destinazione dei proventi  e la possibilità di effettuare campagne informative su scala locale

8 Marzo 2017
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Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 15 febbraio 2017, che disciplina la destinazione e l’impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per l’abbandono dei mozziconi di sigaretta e dei rifiuti di piccole dimensioni.

Cosa disciplina il decreto?

Il decreto disciplina la destinazione e l’impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.

Come verranno suddivisi i proventi?

Il 50% dei ricavi verrà versato nel bilancio dello Stato, per essere convogliato in un fondo da impiegare per la promozione di campagne d’informazione su scala nazionale. L’altro 50%  verrà impiegato dai comuni per l’installazione di una rete di  raccoglitori  per  la  raccolta  di mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi  nonché  nei luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione  ed il corretto utilizzo. Questi dovranno anche riportare informazioni sensibilizzanti sul tema dell’abbandono dei rifiuti, oltre all’importo delle sanzioni applicabili in caso di trasgressione.

Quali aspetti di particolare interesse per i comuni?

All’ art. 4, dove si parla di installazione dei raccoglitori, la norma prevede che :

“I comuni, nell’ambito dei proventi di cui all’art. 2, comma 2, ferma restando la facoltà per i comuni stessi di utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili allo scopo nei propri bilanci, installano una rete di raccoglitori per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi nonchè nei luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione ed il corretto utilizzo”.

Mentre all’art. 5, in tema di campagne di informazione su scala locale si dice che:

“I comuni, nell’ambito dei proventi di cui all’art. 2, comma 2, ferma restando la facolta’ per i comuni stessi di utilizzareeventuali ulteriori risorse disponibili allo scopo nei propri bilanci, attuano campagne di informazione volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono di mozziconi di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni anche congiuntamente a comuni limitrofi. I produttori di prodotti da fumo, gli enti portatori di interessi del settore, gli enti aventi tra i loro scopi la tutela dell’ambiente e gli altri enti o associazioni idonei al raggiungimento di tali
finalita’ possono collaborare a tali iniziative”.

Nell’ambito di tali campagne campagne, la norma prevede che i comuni possano prevedere specifici eventi ed incontri con la cittadinanza durante i quali fornire informazioni sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni, oltre a distribuire materiali dedicati quali brochure informative e relativi gadgets.

Consulta il Decreto Ministeriale 15 febbraio 2017