Urla ubriaco per strada in orario notturno: condannato

La Cassazione, con Sentenza n. 6882/2017, conferma la condanna per disturbo della quiete pubblica ad un uomo che urlava ubriaco per le strade. Inutile il tentativo della difesa di sostenere la particolare tenuità dei fatti

8 Marzo 2017
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Condannato ai sensi dell’art. 659 C.P. un uomo che urlava ubriaco per le strade, per aver disturbato le occupazioni e, soprattutto – visto l’orario notturno dei fatti – il riposo delle persone. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6882/17, ha confermato pena e ammenda, pur riconoscendo la parziale infermità mentale del soggetto, dovuta anche all’abuso di bevande alcoliche.

Inutile il tentativo della difesa di sostenere la particolare tenuità dei fatti. Sussistono infatti, stando alle argomentazioni dei giudici, numerosi elementi che ostano alla prova della presunta leggerezza del reato.

Vale il principio di depenalizzazione per il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone?

In particolare, i giudici della Suprema Corte ricordano che:

“il principio di depenalizzazione della fattispecie di cui all’art. 659 c.p., incluso nella legge delega n. 67 del 2014, non ha trovato attuazione ad opera del legislatore delegato. Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 2, comma 2 della menzionata legge, non include la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone tra le fattispecie penali trasformate in illeciti amministrativi”.

In effetti, lo spavento, l’allarme e il disturbo causati ai vicini, l’intervento di ben due pattuglie delle forze dell’ordine e l’ingente sforzo fatto dagli agenti per calmare l’uomo e convincerlo a rientrare in silenzio nella sua abitazione sono elementi più che sufficienti per sostenere la liceità della condanna e dell’ammenda.

Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n. 6882 del 14.2.2017, Corte di Cassazione