Investimento del pedone e corresponsabilità con il conducente. Note alla Sentenza n. 8112 del 20.2.2017

Anche nel caso in cui il pedone, che intenda attraversare la strada, là dove manchino le strisce pedonali, ometta di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed inizi l’attraversamento distrattamente, è configurabile una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove risulti che questi abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze. Il commento di G. Carmagnini

14 Marzo 2017
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I giudici della Corte di Cassazione – con la Sentenza n. 8112/2017 – respingono il ricorso di un imputato responsabile per omicidio colposo di pedone che aveva iniziato l’attraversamento alla distanza di circa 45 metri da un impianto semaforico manuale con strisce pedonali. Tra i motivi di ricorso, viene contestata l’entità del concorso di colpa (in misura del 25%) ritenuta misura esigua rispetto alla grave imprudenza della pedone. Nel caso di specie, la Cassazione conferma il giudizio della Corte di Roma che ha ravvisato il concorso di colpa della vittima in misura del 25%, poiché aveva intrapreso l’attraversamento della sede stradale in un punto non consentito ed ha ritenuto notevolmente superiore la percentuale di colpa dell’automobilista, per l’eccessiva velocità tenuta in centro urbano, in fase di sorpasso e in prossimità di un incrocio, tale da non avergli consentito alcuna utile manovra di emergenza.

Investimento di pedone e corresponsabilità con il conducente: alcune note a margine della Sentenza n. 8112/2017

I pedoni hanno l’obbligo di utilizzare gli attraversamenti pedonali, quando esistono e si trovano a una distanza inferiore a 100 metri da loro. Se non li utilizzano sono soggetti alla specifica sanzione prevista dall’articolo 190 del codice della strada e a nulla rileva, ai fini della responsabilità in detta violazione, il fatto che ai sensi dell’articolo 191 del codice della strada i conducenti debbano comunque cedere loro la precedenza, peraltro, laddove i pedoni abbiano iniziato l’attraversamento nei luoghi ove non esiste la segnaletica orizzontale e fermo restando il fatto, in generale, che il pedone è comunque tutelato tutte le volte in cui utilizza la carreggiata, anche in maniera illecita, tenuto conto che non esiste un diritto assoluto di precedenza dei conducenti, ma solo un obbligo dei pedoni di concederla ai veicoli, quando non si trovano sull’attraversamento.

Quindi, fermo restando il fatto che comunque l’automobilista deve usare tutte le cautele necessarie se trova un pedone in fase di attraversamento anche fuori dagli spazi dedicati allo scopo, l’articolo 190 punisce comunque il pedone che non utilizza l’attraversamento pedonale esistente a meno di 100 metri  e/o che non cede la precedenza ai veicoli anche laddove non siano presenti attraversamenti a distanza utile.

Semmai, dovrà essere il pedone a dimostrare di non aver potuto scorgere l’attraversamento per la sua collocazione, l’illuminazione, la situazione meteorologica, etc.
Alcuni hanno ritenuto… Continua a leggere il commento di G. Carmagnini