

Questo articolo è stato letto 147 volte
Con 198 sì il Parlamento ha approvato il DDL n. 849, dando il via libera alle nuove norme che puniscono con la reclusione dai 4 ai 10 anni “chiunque, con violenze o minacce gravi […] cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità […]”.
Come si può facilmente intuire la norma riguarda, da vicino, tutte gli appartenenti alle Forze dell’Ordine. Non a caso, al secondo comma, è prevista una fattispecie aggravata, qualora il fatto sia commesso da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio. La pena? Reclusione dai cinque ai dodici anni.
Le novità non si esauriscono però con le disposizione contenute all’interno del nuovo articolo 613-bis del Codice Penale.
Particolarmente interessante e l’articolo 613-ter che punisce i pubblici ufficiali che istighino altri colleghi a commettere il delitto di tortura. Anche qui pene piuttosto pesanti, che vanno dai sei mesi ai tre anni.
Novità anche per quanto riguarda la disciplina dell’immigrazione e delle espulsioni. Non sarà più possibile infatti respingere, espellere o estradare una persona verso uno Stato, qualora vi sia il concreto pericolo che il soggetto possa essere sottoposto a tortura. Si chiarisce poi che “nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».
Infine, le dichiarazioni o le informazioni concesse dal soggetto sottoposto a tortura non saranno utilizzabili all’interno delle aule dei tribunali, ad eccezione che queste possano servire per accusare il torturatore e provare la sua responsabilità penale.
Ora resta solo da attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del provvedimento e il reato di tortura entrerà a tutti gli effetti in vigore.